prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2014

+T -T APPROFONDIMENTI

Indicazioni operative/procedurali per l’attivazione dell’intervento sostitutivo


Indicazioni operative/procedurali per l’attivazione dell’intervento sostitutivo


Glossario:

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

Fonte: Inps



Visualizza il glossario generale



In riferimento alle modalità attuative dell’intervento sostitutivo si ricorda che Inps, Inail e ministero del Lavoro hanno fornito indicazioni puntuali nell’ambito di apposite circolari, alle quali si rinvia per gli opportuni approfondimenti (16). Cionondimeno alcune Regioni al fine di consentire la corretta contabilizzazione dell’intervento hanno emanato ulteriori circolari per definire i passaggi operativi da realizzare per la gestione della procedura.  In estrema sintesi il procedimento si articolerà come segue:

- l’amministrazione procedente, acquisito un DURC che attesti l’irregolarità del soggetto beneficiario dell’erogazione nei confronti di uno degli Istituti previdenziali, dovrà dare una comunicazione preventiva all’istituto previdenziale competente, dichiarando l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore, attraverso un preavviso di pagamento (17);

- l’Istituto previdenziale adito, verificata l’attualità dell’inadempienza, comunicherà all’amministrazione procedente i dati per il pagamento con l’indicazione dell’importo da corrispondere;

- l’amministrazione procedente effettuerà il versamento dell’intervento sostitutivo - tramite il modello F24 - attraverso il soggetto pagatore.

Da un punto di vista contabile, alcune amministrazioni hanno chiesto alle ragionerie l’istituzione di apposita coppia di capitoli di partite di giro, in entrata e in uscita, che consentono di trattenere a carico del beneficiario le somme oggetto dell’intervento sostitutivo e di effettuare il corrispondente versamento agli enti beneficiari. Contestualmente all’emissione del mandato di pagamento a favore del beneficiario per l’importo lordo dovuto, quindi sarà emesso un ordinativo di incasso dell’importo da trattenere sul capitolo di entrata della partita di giro: il tesoriere regionale provvederà ad erogare, se positiva, la differenza tra l’importo del mandato e la somma da trattenere.

In caso di DURC irregolare, quindi, una volta esperite le verifiche preventive presso gli istituti previdenziali/assicurativi, la PA dovrà presentare un provvedimento di liquidazione dell’importo dovuto a favore del soggetto beneficiario con la specifica degli importi da trattenere distinti per ente previdenziale mediante ordinativo di incasso sul capitolo di entrata “trattenute operate a carico dei beneficiari di pagamenti regionali ai sensi dell’art. 31 del Dl 69/2013 a seguito dell’applicazione della procedura d’intervento sostitutivo”(18).

Contestualmente, presenterà un secondo provvedimento di liquidazione, corredato delle prenotazioni di mandato a favore dei medesimi enti previdenziali per gli importi dovuti sul capitolo di spesa “versamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31 del Dl 69/2013 a seguito dell’applicazione della procedura d’intervento sostitutivo”(19).

Tali previsioni dei provvedimenti regionali risultano coerenti con le modalità individuate dalla Commissione nella citata risposta all’interrogazione parlamentare: “Il beneficiario riceverà il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti un contributo netto”.

 


Note:

(16): Circolare Inps n. 3/2012; circolare Inail n. 54/2012 e n. 5992/2013; circolare ministero del Lavoro n. 36/2013.  

(17): Tale preavviso è funzionale al coordinamento di eventuali interventi sostituitivi contestuali da parte di più pubbliche amministrazioni.

(18): Per completezza si segnala che sui provvedimenti di liquidazione dovrà essere inoltre sempre riportato anche il riferimento alla verifica di inadempienza prevista ai sensi dell’art. 48 bis – Dpr 602/73 (Disposizioni sui pagamenti superiori a diecimila euro da parte delle PA (Equitalia)), che alla luce di quanto evidenziato nella circolare Inps n. 54/2012 non sembra interferire con l’intervento sostitutivo di cui al Dpr 207/2010 il quale deve avere prioritaria applicazione.

(19): La procedura sopra descritta è stata mutuata dai modelli utilizzati dalle Regioni Liguria e Friuli Venezia Giulia [circolare Liguria prot. IN/2013/24454; circolare Friuli Venezia Giulia (AdG Fesr) prot. 000 6619/14].