prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2014

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Evoluzione del quadro normativo


Evoluzione del quadro normativo


Glossario:

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

Fonte: Inps



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Il Dpr 207/2010 (1) introduce per la prima volta nell’ordinamento Italiano un significativo elemento di novità: la possibilità per la stazione appaltante di sanare le inottemperanze contributive dell’aggiudicatario di un contratto pubblico attraverso l’attivazione di un intervento sostitutivo. 

In concreto, sulla base del disposto dell’art. 4, comma 2, del citato decreto, il responsabile del procedimento (RUP) a seguito dell’acquisizione di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. La trattenuta, come chiarito dal ministero del Lavoro (2), opera anche nel caso in cui le somme dovute all’appaltatore coprano solo in parte le inadempienze contributive risultanti dal DURC. 

La portata innovativa della disposizione consiste essenzialmente nella possibilità di considerare unitariamente la posizione dell’impresa nei rapporti con la pubblica amministrazione, rendendo possibile una compensazione tra debiti e crediti da questa vantati nei confronti della stessa PA. Ciò consente di superare le criticità legate all’ottenimento di un DURC regolare per le imprese che, pur avendo posizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali, hanno tuttavia al contempo un credito nei confronti della pubblica amministrazione (3).

Nel 2013 l’istituto in discussione è stato oggetto di una significativa modifica normativa che ne ha ampliato la portata applicativa sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo (4). Il Decreto del Fare (Dl 69/2013, convertito con modifiche dalla legge 98/2013) ha infatti esteso il novero dei soggetti chiamati ad attivare l’intervento sostitutivo (5). Tuttavia la novità più rilevante, intercorsa nella fase di conversione del decreto, riguarda l’estensione dell’intervento sostitutivo anche all’erogazione di sovvenzioni e benefici comunitari. L’articolo 31, comma 8 bis, prevede infatti che l’intervento sostitutivo venga applicato in quanto compatibile anche da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le “sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti” (ex articolo 1, comma 553, della legge 266/2005) (6).

Su tale ultimo aspetto è intervenuto recentemente anche il Dl Lavoro (7) che attraverso la modifica al citato art. 31, comma 8 bis, della legge 98/2013, dal quale è stato eliminato l’inciso “in quanto compatibile”, ha di fatto rimarcato la vincolatività dell’intervento sostitutivo anche in presenza di contributi di provenienza comunitaria. La precedente formulazione sembrava invece lasciare maggior spazio di discrezionalità alla PA nella valutazione della compatibilità della procedura con le regole comunitarie in caso di interventi cofinanziati dai fondi europei.


Note:

(1): Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163.

(2): Cfr circolare Mlps n. 3/12.

(3): Nell’ambito del superamento di tale criticità si segnala la fattispecie relativa alla possibilità di un DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, co. 5, del Dl 52/2012. Questa norma consente anche in presenza di irregolarità contributive accertate il rilascio di un DURC “regolare” qualora l’impresa disponga di una certificazione, rilasciata da una PA, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti della pubblica amministrazione di importo almeno pari agli oneri contribuitivi accertati e non ancora versati (cfr art. 13 bis, co. 5, del Dl 52/2012). In questo caso non è esplicitamente disciplinato se la PA sia chiamata ad un intervento sostitutivo.

(4): Quantunque il Dl 69/2013 sembri prevedere l’applicabilità dell’intervento sostitutivo anche nel caso in cui l’irregolarità contributiva emerga nell’ambito del DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici, tale indirizzo non appare condiviso dalla Corte di Giustizia della UE. Con la pronuncia del 9 febbraio 2006 (cause riunite C-226/04 e C-228/04) la Corte ha evidenziato che “la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara” [orientamento recepito anche dal Consiglio di Stato e da una recente pronuncia del TAR Campania (Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243; Tar Campania-Napoli, sezione IV, sentenza n. 3334 del 12 giugno 2014)].

(5): L’obbligo di sostituzione è ampliato a tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lettera b del Dpr 207/2010.

(6): Sul tema cfr anche circolare del ministero del Lavoro n 36/2013 “art 31 Dl 69/2013 semplificazioni in materia di DURC primi chiarimenti”.

(7): Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78).