prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 30 giugno 2020

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La politica di coesione nel prossimo QFP, l’iniziativa REACT –EU

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La politica di coesione nel prossimo QFP, l’iniziativa REACT –EU

Come anticipato, gli impegni previsti nell’ambito di Next Generation UE relativi alla politica di coesione saranno attuati anche attraverso l’iniziativa REACT-EU, mediante la quale la Commissione propone, infatti, di stanziare, tra oggi e il 2022, 55 miliardi di euro di fondi aggiuntivi di cui 50 miliardi di euro da Next Generation EU nel 2021 e nel 2022 e 5 miliardi di euro già nel 2020.
Le proposte prevedono finanziamenti aggiuntivi nel 2020-2022 per gli attuali programmi di coesione e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti, così da non interrompere il sostegno delle misure chiave per superare gli effetti della crisi e il supporto agli indigenti.
Le modalità operative relative all’Iniziativa REACT-EU sono contenute nella Comunicazione 451 del 28 maggio 2020 (3) che in sintesi propone di apportare all’attuale Regolamento Disposizioni Comuni alcune modifiche potenzialmente di grande impatto che di seguito sono riepilogate.
In tale iniziativa rientrerà la flessibilità eccezionale introdotta nell'ambito delle Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus, con tanto di procedure semplificate, la possibilità di trasferire risorse tra fondi e categorie di regioni e un allentamento delle norme sul cofinanziamento.

La disponibilità delle risorse
Con riferimento alle risorse, la modifica intende rendere disponibili per i fondi strutturali risorse aggiuntive pari a 58.272.800.000 di euro a prezzi correnti per il periodo compreso tra il 2020 e il 2022 (4). Le risorse per il 2020 derivano da un aumento delle risorse disponibili per la coesione economica, sociale e territoriale nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, mentre le risorse per il 2021 e il 2022 derivano dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa.
Il 50 % delle risorse aggiuntive per il 2020 sarà messo a disposizione immediatamente dopo l'approvazione del programma o dei programmi o delle relative modifiche, come prefinanziamento iniziale che dovrà essere liquidato solo al momento della chiusura dei programmi.
Il prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 sarà corrisposto in relazione alle risorse aggiuntive assegnate ai programmi.
La data ultima per sostenere le spese da parte del beneficiario resta, anche per queste risorse addizionali, il 31 dicembre 2023.
Gli impegni riguardanti tali risorse aggiuntive, d’altro canto, saranno disimpegnati solo al momento della chiusura dei programmi operativi conformemente alle norme che disciplinano la chiusura dei programmi (ossia nel 2025 in seguito alla presentazione dei documenti necessari a norma dell'articolo 141 del RDC).(5)

I criteri di assegnazione, il riparto e la concentrazione tematica
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione (6), la Commissione definirà, con una decisione di esecuzione, la ripartizione della totalità delle risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro per gli anni 2020 e 2021, basandosi sugli ultimi dati statistici obiettivi riguardanti la prosperità relativa degli Stati membri e gli effetti dell'attuale crisi sulle loro economie, incluso il livello di disoccupazione giovanile.
Al fine di tener conto del carattere evolutivo degli effetti della crisi, la ripartizione dovrebbe essere rivista nel 2021 applicando lo stesso metodo di assegnazione, ma utilizzando i più recenti dati statistici disponibili al 19 ottobre 2021 per distribuire la tranche delle risorse aggiuntive per il 2022.
Le risorse possono essere ripartite tra FESR e FSE senza limitazioni (non è di fatto necessario rispettare la quota minima del FSE) ed inoltre sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti nel nuovo articolo 30.5 (7) del Regolamento (UE) 2020/558 .(8)
È inoltre prevista la possibilità di utilizzare tali risorse aggiuntive per aumentare la dotazione dei programmi sostenuti dal FEAD per gli aiuti agli indigenti.
La proposta prevede anche che, in via eccezionale e fatte salve le norme generali per l'assegnazione delle risorse dei fondi strutturali, gli importi aggiuntivi non debbano essere ripartiti per categoria di regioni, perché sia possibile indirizzare tali risorse verso le aree geografiche in cui sono più necessarie. Tuttavia, viene anche precisato che gli Stati membri dovranno tenere conto delle diverse esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo, in modo da mantenere l'attenzione sulle regioni meno sviluppate, in linea con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.
Alle risorse aggiuntive non si applicano le disposizioni riguardanti la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell'attuazione e il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la deroga che fissa al 1º febbraio 2020 la data di ammissibilità per le operazioni di contesto dell'epidemia e la deroga riguardante la selezione delle operazioni, e non occorre elaborare per esse una strategia di comunicazione.

La programmazione delle risorse
La Commissione Ue propone modifiche tali da garantire programmi più idonei a sostenere la ripresa post-crisi da operare in modo complementare all'iniziativa REACT-EU e secondo regole più flessibili, proprio per consentire una reazione più rapida alle situazioni di emergenza a livello nazionale e regionale. D’altra parte le nuove disposizioni regolamentari sembrano preconizzare una fase di revisione dei programmi più rapida, in ragione di un numero minore di elementi che si richiede alle Autorità di fornire nella stesura dei programmi modificati o del programma dedicato alle nuove risorse.

La proposta di modifica prevede che le risorse aggiuntive possano essere utilizzate per il cofinanziamento delle spese ammissibili fino al 100 % a carico del bilancio della UE. A questo fine è necessario che tali risorse siano programmate nell'ambito di uno o più assi prioritari specifici distinti nell'ambito di un programma o di programmi già esistenti mediante una richiesta di modifica (9) oppure di un nuovo programma specifico, attraverso la preparazione e la presentazione di un nuovo PO.
Al fine di sostenere operazioni per promuovere il superamento degli effetti della crisi o per preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, è previsto un nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" (modifica ad art. 9 RDC); questo OT è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse aggiuntive e deve costituire una priorità di investimento unica.
Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti al nuovo obiettivo tematico, nel contesto della descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non è richiesto di identificare né le fasi di attuazione né gli indicatori (finanziari, di output e di risultato) né di fornire una sintesi dell'uso dell'assistenza tecnica e/o della capacità amministrativa.

Gli Stati membri possono eventualmente elaborare un nuovo programma operativo specifico nell'ambito del nuovo obiettivo tematico, che andrebbe a coprire il periodo fino al 31 dicembre 2022 e per il quale si evidenzia che non è richiesta la valutazione ex ante né l’inserimento di alcuni elementi che invece fanno parte integrante dei programmi attuali ed in particolare: fasi di attuazione ed indicatori, sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica e della capacità amministrativa, identificazione delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà e le sfide demografiche, condizionalità ex ante, valutazione.
Fino al 4% delle risorse aggiuntive possono essere destinate all’Assistenza Tecnica. Lo 0,35 % delle risorse aggiuntive è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

REACT-EU e il FSE
Per quanto riguarda il FSE, le risorse aggiuntive dovranno essere utilizzate principalmente per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse supplementari stimolano inoltre la creazione di posti di lavoro, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, sostengono misure a favore dell'occupazione giovanile, l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, in particolare allo scopo di favorire la duplice transizione verde e digitale e migliorare l'accesso ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori.

Indicatori e Valutazione
Gli Stati membri dovranno organizzare entro il 31 dicembre 2024 almeno una valutazione dell'uso delle risorse aggiuntive, avente ad oggetto l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico dedicato. La proposta di regolamento non contiene indicatori specifici, ma la relazione di accompagnamento sottolinea la raccomandazione di fare uso di quelli già proposti dalla CE.

La Comunicazione
Infine la Ce sottolinea l’importanza di rafforzare la visibilità delle misure e delle risorse straordinarie introdotte dall'Unione, in particolare facendo in modo che i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse aggiuntive, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.

 


Note:

(3)COM (2020) 451  del 28 maggio scorso.

(4): Per un agevole confronto con la tabella allegata, espressa a prezzi 2018, la dotazione REACT UE a prezzi correnti è 53.274 milioni di euro, cui sono aggiunti 5.000 milioni nell’ambito dell’attuale flessibilità del QFP.

(5): Come si legge al paragrafo 2 dell’art. 136 del RDC “La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1”.

(6): La Come si legge al paragrafo 2 dell’art. 136 del RDC “La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1”.

(7): Ai  sensi del nuovo art. 30.5, lo Stato membro/AdG può trasferire un importo fino all'8% della dotazione della UE (e il corrispondente cofinanziamento nazionale) di una priorità (asse che cede) entro il limite del 4% del bilancio del programma ad un'altra priorità (stesso Fondo e categoria di regioni dello stesso programma) ricorrendo ad una procedura semplificata per la modifica.

(8): Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

(9): Le richieste di modifica di programmi operativi già in atto presentate da uno Stato membro per l'impiego delle risorse aggiuntive devono essere debitamente motivate e, in particolare, devono descrivere l'impatto atteso di tali modifiche sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 o sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.



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