prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2020

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Green Deal europeo, le interconnessioni tra il nuovo Fondo per la Transizione giusta e il RDC

di Sara Casillo
Tecnostruttura - Settore Fse

Lo scorso 14 gennaio, nell’ambito del pacchetto sul Green Deal europeo, la Commissione ha pubblicato due Comunicazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, un Regolamento per l’istituzione di un Fondo per la Transizione giusta (JTF) (1) e le modifiche alla proposta di RDC per il 2021_2027 (2), volte ad incorporare organicamente il nuovo strumento nell’ambito delle politiche di coesione.

Il nuovo Fondo, infatti, elemento essenziale del più ampio “meccanismo per la transizione giusta” verso una neutralità climatica viene sostenuto proprio nell’ambito delle politiche di coesione, nel contesto dell’obiettivo Investimenti per la crescita e l’occupazione (3) e contribuisce ad un solo, nuovo, obiettivo specifico ossia “consentire alle regioni ed alle persone di affrontare gli impatti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico”.

Il Fondo sostiene interventi in tutti gli Stati membri (SM), è ripartito secondo una serie di criteri dettagliati in un allegato al Regolamento (4) e beneficia di una dotazione iniziale di 7,5 miliardi di euro, indicizzati annualmente del 2%.

Secondo tabella di riparto diffusa dalla Commissione (5), l’ammontare per l’Italia sarebbe di 364 milioni di euro, da ripartire su un numero contenuto di aree territoriali. Più in particolare, il Rapporto paese per l’Italia, pubblicato lo scorso 26 febbraio, nell’ambito del “pacchetto di inverno” del Semestre europeo, contiene l’Allegato D che individua la proposta della Commissione per i territori italiani che dovrebbero utilizzare le risorse del JTF, in particolare l’area industriale di Taranto e quella estrattiva del Sulcis- Iglesiente (6). La proposta sarà comunque oggetto di negoziato.

Sotto il profilo tecnico e in particolare finanziario, gli stanziamenti a titolo del JTF dovranno essere cofinanziati da risorse FESR/FSE nella misura di almeno 1,5 volte e al massimo di 3, alla luce del disposto dell’art. 6. Le risorse trasferite a titolo di cofinanziamento risponderanno al Regolamento JTF e non concorrono al raggiungimento delle soglie di concentrazione tematica.

Il campo di applicazione del Fondo (art. 4) è dettagliato in una lista di attività puntuali (7), tre delle quali sono di diretto interesse per il FSE+ , nello specifico l’upskilling e il reskilling dei lavoratori, il sostegno alla ricerca di lavoro e l’inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro (lett. h, i, j).

Sotto il profilo della programmazione, il Fondo è ripartito per le categorie di regioni nelle quali i territori che ne beneficiano sono localizzati, sulla base di un Piano di transizione giusta che deve essere approvato dalla CE come parte di un Programma, dall’inizio della programmazione o a seguito di una modifica.
Le risorse possono confluire in un Programma specifico o in una o più Priorità (Assi) di un Programma.

Il Regolamento prevede che il Piano territoriale per la Transizione giusta sia preparato in partenariato dallo SM (ed in questo senso sarà opportuno capire che ruolo avrà la Regione / Adg del Programma) con le autorità pertinenti dei territori che sono interessate dalla necessità di gestione della transizione, a livello NUTS 3, ossia a scala provinciale, in particolare con riferimento alla possibile perdita di posti di lavoro nel settore della produzione e dell’utilizzo dei combustibili fossili e alle necessità di trasformazione dei processi produttivi di quei siti industriali che hanno le massime produzioni di gas serra.

Gli elementi che il Piano territoriale deve necessariamente contenere sono esplicitati nell’art. 7 del Regolamento; se ne richiede la coerenza con il Piano nazionale Clima ed Energia, con le Strategie territoriali di cui all’art. 23 del RDC, con il Pilastro EU dei diritti sociali.

L’attuazione del Fondo è basata sulla performance: è infatti previsto che vi siano degli Indicatori (8) comuni di output e di risultato e, se necessario, specifici di Programma, i cui valori target fissati al 2024 e 2029 non potranno essere modificati, ed il cui mancato raggiungimento per almeno il 65%, può esitare in una correzione finanziaria di importo proporzionale in chiusura. Gli indicatori collegati alle azioni coerenti con il FSE+ riguardano i partecipanti e sono in linea con quelli del Regolamento di Fondo.

La proposta per il JTF si riflette, oltre che in una necessaria discussione a livello di Consiglio nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale (9), essendo finanziato a valere sulla rubrica 3 “Risorse naturali ed ambiente”, anche in una serie di modifiche alla Proposta di Regolamento disposizioni comuni e agli allegati I, II, V e VII.

Quelle che, ad una prima lettura, sembrano meritevoli di menzione riguardano i contenuti dell’Accordo di partenariato (art. 8 e Template allegato 2) che deve prevedere l’obiettivo specifico JTF, se del caso, e l’allocazione preliminare del Fondo, l’art. 17 sul contenuto dei Programmi che, fra l’altro, prevede che una Priorità possa corrispondere all’OS del JTF, che vengano descritte le sfide di transizione territoriale individuate nel Piano, descritta la lista delle azioni e del loro contributo, la giustificazione del trasferimento di risorse del FSE+ o del FESR in caso di applicazione dell’art. 19.5. Viceversa, non sarà possibile traferire le risorse JTF ed il loro cofinanziamento ad altri programmi o strumenti.

Alle risorse JTF ed a quelle dei Fondi trasferite a titolo di cofinanziamento non si applicano le condizioni abilitanti tematiche di cui all’allegato IV del RDC.

Per quanto attiene alle disposizioni sul concorso finanziario del FSE+ e del FESR, introdotte con il nuovo articolo 21 a, oltre alle previsioni sull’entità del contributo dei fondi, si evidenzia il limite del 20% dell’allocazione di ciascuno dei Fondi per SM che non può essere superato. Le allocazioni alla Priorità sostenuta dal JTF dipendono dalle tipologie di azione che dovranno essere implementate (se FESR o FSE+) e si intendono definitive per l’intero periodo di programmazione.

Anche i Programmi JTF sono oggetto della riunione annuale di riesame (art.36) e della predisposizione della relativa documentazione, compreso un Rapporto finale di performance (art. 38); le opzioni di semplificazione si applicano alle operazioni sostenute dal nuovo Fondo, al pari del FSE+ (art.48), i Programmi o le Priorità JTF sono soggette agli stessi obblighi e procedure di audit (artt. 73 e 74) e ai medesimi tassi di cofinanziamento del FESR e del FSE+ (art.106).

Il testo proposto dalla Commissione è inserito pienamente nel negoziato in corso, sia con riferimento al QFP, dove è istruito nel Gruppo ad hoc del Consiglio, sia nel Gruppo Misure strutturali.

La reazione del Parlamento europeo è stata piuttosto positiva, come si evince dalla risoluzione approvata nella plenaria del 15 gennaio (10). Il Comitato delle Regioni, pur accogliendo positivamente la proposta del Fondo per la transizione giusta ed il suo inserimento nella politica di coesione, ha sottolineato l’importanza della gestione regionale, evitando se possibile, tanto la centralizzazione, quanto la parcellizzazione a livello di enti locali.

Le Regioni italiane, in particolare nell’ambito del Coordinamento tecnico del Fondo sociale europeo, hanno esaminato le disposizioni sinora poste alla discussione negoziale ed hanno ravvisato l’opportunità di alcuni chiarimenti interpretativi ed operativi, ad esempio in tema di cofinanziamento e di quota nazionale, in rapporto all’indicizzazione e in merito alla governance, che sono state inviate alla Commissione europea in vista del seminario tecnico, che si è svolto il 5 e 6 marzo scorso, “Programming the Common Provisions Regulation funds in the 2021-2027 period”.


Note:

(1)COM(2020) 22 FINAL del 14.01.2019

 

(2)COM(2020) 23 FINAL del 14.01.2019

 

(3):  Cfr. art. 1

 

(4): Cfr. nota 1 

 

(5): Cfr. nota 1

 

(6)Relazione per paese relativa all'Italia 2020, pagg.94 e 95 

 

(7)

(a) investimenti produttivi nelle PMI, comprese le start-up, che conducono alla diversificazione economica e alla riconversione;
(b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche attraverso incubatori di imprese e servizi di consulenza;
(c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
(d) investimenti nella diffusione di tecnologie e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili;
(e) investimenti in digitalizzazione e connettività digitale;
(f) investimenti nella riqualificazione e decontaminazione di siti, progetti di ripristino del territorio e riqualificazione;
(g) investimenti nel miglioramento dell'economia circolare, anche attraverso la prevenzione, la riduzione, l'efficienza delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio dei rifiuti;
(h) riqualificazione e riassestamento dei lavoratori;
(i) assistenza nella ricerca di lavoro a persone in cerca di lavoro;
(j) inclusione attiva di persone in cerca di lavoro;
(k) assistenza tecnica.

 

(8): Art. 8 ed  Annex III della COM (2020) 22

 

(9): Discussa nel gruppo dedicato al QFP il 17 gennaio 2020 

 

(10): 2019/2956(RSP)