prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

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Verso l'attuazione del dlgs 13/2013 sulla certificazione delle competenze con l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni

di Alessia D'andrea
Settore Istruzione E Fp - Tecnostruttura

Il 22 gennaio 2015 è stata siglata in Conferenza Stato-Regioni l’Intesa sul decreto interministeriale MLPS-MIUR, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’art. 8 del dlgs 16 gennaio n. 13 del 2013.

Tale provvedimento si inserisce nella più ampia cornice della promozione del diritto all’apprendimento permanente, attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento e rappresenta una tappa importante per assolvere a più finalità:

1. Innanzitutto, rappresenta il superamento della fase transitoria del dlgs 13 del 2013, e dunque costituisce l’avvio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al dlgs 13/2013, per la parte di competenza dell’ente titolare Regioni e Province autonome.

2. Inoltre, l’Intesa permette di assicurare alla Commissione Europea il mantenimento degli impegni presi dall’Italia nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, per garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dunque, l’Intesa costituisce lo strumento attraverso cui le Regioni e Province autonome assicurano il rispetto della condizionalità ex-ante 10.3 sull’apprendimento permanente, con riferimento ai fondi strutturali comunitari per la programmazione 2014-2020.

L’Intesa presenta un impianto articolato, nel quale sono confluiti i contenuti tecnici maturati e condivisi nell’ambito del lavoro effettuato negli ultimi due anni dal Gruppo Tecnico Regioni e P.A. e MLPS, con il supporto tecnico di Tecnostruttura ed Isfol, per dare operatività agli standard previsti dal dlgs 13 del 2013, sia per la parte relativa alla implementazione del Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del dlgs 13 con le qualificazioni professionali di competenze delle Regioni e P.A, sia per la parte relativa alla definizione operativa degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze. Il Gruppo Tecnico ha visto l’attiva partecipazione di ben 17 amministrazioni tra Regioni e P.A., che, con le rispettive assistenze tecniche e con il costante supporto di Isfol e Tecnostruttura, hanno dato corpo e sostanza a tutto il lavoro tecnico-metodologico. L’Intesa rappresenta il frutto di un lavoro di collaborazione assidua, che ha impegnato con cadenza fissa e continuata tutti i componenti del Gruppo Tecnico, ciascuno dei quali ha preso in carico una parte del lavoro, confrontandola e verificandola anche con le parti sociali territoriali.

Gli esiti di tale lavoro costituiranno il contributo al lavoro in capo al Comitato Tecnico Nazionale, che dovrà elaborare le Linee guida di cui all’art. 3 del dlgs 13/2013, relativamente alla definizione dei criteri di implementazione del Repertorio Nazionale, di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo 13/2013.

Di seguito si riportano gli elementi fondamentali dell’Intesa:

1. Le qualificazioni professionali rilasciate dalle Regioni e P.A. sono incluse nel Repertorio nazionale in virtù del rispetto dei requisiti standard di cui all’art. 8 del dlgs 13/2013, e proprio per questo hanno valore e spendibilità sull’intero territorio nazionale, e sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli dell’EQF (vedi art. 1).

2. Nell’ambito del Repertorio Nazionale di cui all’art. 8 del dlgs 13/2013, viene istituito e reso operativo un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali regionali e delle relative competenze, che rappresenta un riferimento in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi, nei diversi settori economico-professionali, individua le aree di attività e le singole attività di lavoro che le compongono.

3. Tale Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali regionali costituisce il riferimento unitario a livello nazionale sia per la correlazione tra qualificazioni simili tra loro per contenuti professionali e per la loro progressiva standardizzazione, sia per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (vedi art. 3).

4. Al fine di garantire il reciproco riconoscimento tra qualificazioni che presidiano le stesse attività, viene introdotto il meccanismo di correlazione tra le qualificazioni presenti nel Quadro (vedi art. 4). Secondo tale meccanismo, le qualificazioni regionali che - in termini di competenze - presidiano le stesse attività di lavoro di un gruppo di correlazione, individuato come aggregato di attività nell’ambito di un’Area di attività, sono considerate automaticamente equivalenti tra loro, limitatamente alle attività presidiate e a seguito di apposita validazione da parte del Gruppo Tecnico, di cui al successivo punto 9.

5. Vengono individuati i riferimenti operativi per gli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (vedi art. 5).

6. Il provvedimento prevede anche due modelli di attestazione di riferimento nazionale, da rilasciare sia in esito al processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali ed informali, sia in esito alla procedura di certificazione delle competenze (vedi allegati 6-7).

7. Viene fissato a 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento il termine entro il quale le Regioni e P.A, come enti titolari, devono garantire l’operatività di propri repertori di qualificazioni e l’adozione di un quadro regolamentare di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (vedi art. 7).

8. Vengono individuate tre funzioni da presidiare per l’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (vedi art. 7), che sono: accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze, pianificazione e realizzazione delle attività valutative, sia con riferimento agli aspetti procedurali e di metodo, sia con riferimento agli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

9. La manutenzione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali regionali è affidata ad uno specifico Gruppo Tecnico, istituito con tale provvedimento (vedi art. 9) e composto da Regioni e P.A, MLPS, MIUR. La manutenzione è diversificata in tre tipologie in relazione alla diversa natura degli oggetti da manutenere ed aggiornare, e le specifiche procedurali sono descritte in uno degli allegati al provvedimento (vedi allegato 4).

10. Infine, l’art. 9 chiarisce che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, le qualificazioni professionali regionali saranno rilasciate ai sensi del dlgs 13/2013 e non più ai sensi della Legge n. 845 del 1978.

In allegato il testo dell'Intesa.

Documento allegato: Cert-Competenze--gen-15