Quaderno del 30 settembre 2024
FOCUS
Il contributo delle Regioni e Province autonome all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
di Luca Sciarretta
Tecnostruttura - Settore Politiche per il Lavoro e dei Sistemi Formativi
L’8 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n. 121 “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale” (GU n.196 del 22-8-2024). Il provvedimento concorre all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito della M4C1.1 per il “miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”. Il PNRR dedica tutta la missione 4, ed in particolare la missione 4.1, ai processi di innovazione nel sistema di istruzione, con particolare attenzione al collegamento scuola-impresa. Ci troviamo difatti nell’ambito della riforma degli istituti tecnici e professionali mirata “ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0 e la profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro”.
Secondo quanto riportato all’art. 1, c. 1, della L. 121/2024, la filiera tecnologico-professionale, a partire dall’a.f. 2024/2025, sarà costituita da:
- percorsi quadriennali sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati così come previsto all’art.1, c. 2, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento;
- percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla L. 99/2022;
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del D.Lgs. 226/2025;
- percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008.
Questa struttura è il risultato di una riflessione che parte da lontano. A partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni, nell’ambito delle competenze costituzionalmente assegnate loro, hanno lavorato alla costruzione di una offerta formativa stabile, integrata e non concorrenziale, finalizzata per un verso al contenimento della dispersione scolastica e dall’altro a promuovere l’occupazione giovanile. Un sistema a sviluppo verticale la cui logica di accrescimento progressivo delle competenze di base e tecnico specialistiche fosse mirata alla costituzione di una “filiera professionalizzante”, volta ad un rapido e qualificato accesso al mercato del lavoro. Una volontà politica strenuamente sostenuta nel corso degli anni dalle Regioni, che ha determinato considerevoli investimenti in termini finanziari e di risorse umane dedicate. Una volontà recentemente ribadita, ad esempio, nella Carta di Job, aggiornata nel 2023, e nella quale le Regioni e le Province autonome hanno ritenuto importante rinnovare la riflessione condivisa sulle priorità strategiche in materia di lavoro e di formazione, operando un primo bilancio e pianificando nuove sfide da inserire nell’agenda dei lavori.
Sin dalle prime fasi di gestazione del disegno di legge di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, le Regioni si sono adoperate per consentire l’integrazione degli interventi formativi statali con quelli regionali tra loro interconnessi, assicurando pari dignità ai diversi percorsi coinvolti in una logica di massima valorizzazione e piena efficienza dei sistemi già operanti sui territori. Ed ecco quindi che, pur trovandoci nell’alveo di una riforma prettamente dedicata agli istituti tecnici e professionali come quella definita dal PNRR nell’ambito della M4C1.1, le Regioni, in continuità con il principio di sussidiarietà orizzontale che connota l’offerta formativa della IeFP ordinamentale, sono intervenute da subito affinché i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del D.Lgs. 226/2025, fossero parte integrante e imprescindibile della filiera formativa tecnologico-professionale nel rispetto delle competenze ordinamentali e programmatorie delle Regioni e dell’autonomia organizzativa e funzionale delle istituzioni formative accreditate. Una volontà che affonda le sue radici nel principio di garanzia della parità di condizioni e di opportunità tra scuole e istituzioni formative accreditate e, conseguentemente, tra studenti della IP e allievi della IeFP, assicurando equivalenti condizioni di trattamento tra il sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale nelle diverse misure di supporto pubblico.
Ulteriore significativo contributo delle Regioni al provvedimento in esame, sempre nella logica di pari dignità dei sistemi, risiede nelle previsioni contenute nell’art. 1, commi 4 e 5. Nel comma 4 si prevede che le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Tale possibilità viene condizionata da una parte all’adesione delle istituzioni formative regionali accreditate alla filiera e, dall’altra, alla validazione dei percorsi attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Nel comma 5 si stabilisce invece che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono sostenere l’esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Due previsioni, quelle appena illustrate, elaborate e fortemente sostenute dalle Regioni al fine di dare verticalizzazione al sistema della IeFP in una logica di pari ordinazione tra IP e IeFP e della correlazione tra i titoli in esito ai percorsi così come sancito nel D.Lgs. n. 61/2017.
Si tratta di aspetti normativi che, se non visti attraverso la lente di una prospettiva di evoluzione storica, potrebbero non avere il giusto riconoscimento quale frutto di una visione del sistema nel suo complesso, come già detto in premessa, portata avanti da anni dalle Regioni e Province autonome e fondamentalmente mirata alla costruzione di un sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale armonico ed organico in cui i diversi canali formativi, e le istituzioni che per competenza costituzionale sono preposte al loro funzionamento, non vengono messi in concorrenza tra loro, ma sono parte di un quadro di riferimento comune a garanzia della parità di trattamento e di opportunità di tutti gli studenti.
In conclusione, appare necessario sottolineare come la costituzione della filiera non rappresenti un punto di arrivo ma solo l’inizio di un sistema in evoluzione, che assumerà progressiva concretezza attraverso i previsti accordi tra le Regioni e gli Uffici scolastici regionali per integrare ed ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Un’opera di adattamento e personalizzazione degli interventi che risulta di fondamentale importanza anche nell’ottica di verticalizzazione dei percorsi con la formazione terziaria non universitaria, prevedendo un necessario raccordo con le disposizioni della L. 99/2022 di riforma del sistema degli ITS Academy.