Quaderno del 30 giugno 2016
IN PILLOLE
Apprendistato, il nuovo assetto
di Flavio Manieri
Settore Istruzione E Fp - Tecnostruttura
Il contratto di apprendistato viene ad oggi regolamentato dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. La nuova disciplina abroga le precedenti fonti normative in materia ridefinendo l'intero assetto regolamentare di questa tipologia contrattuale.
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni. La sua durata è determinata in considerazione del titolo da conseguire.
L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è rivolto ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è stabilita in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La durata del contratto per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai soggetti sempre di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Tale strumento è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Ulteriore passo per la definizione del nuovo sistema è rappresentato dal decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del ministro dell'Economia e delle Finanze, per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione dell’art. 43, c. 1, del D.lgs. 81/2015.
Il decreto in questione definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 226/05 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:
a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015)
b. apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015)
Il provvedimento è quindi utile e necessario a rendere pienamente disponibile l’utilizzo delle due tipologie di apprendistato andando a definire puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali ad esse legati. L’allegato 1 al provvedimento contiene, inoltre, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa necessario per l’attivazione del contratto, così come disposto dagli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.
Nelle slides allegate si ricostruisce il percorso che ha portato alla descrizione del nuovo istituto, nonché una ricostruzione sintetica del nuovo quadro di riferimento normativo dell’Apprendistato, con una breve sintesi dei contenuti delle norme intervenute.