Quaderno del 29 settembre 2023
AGGIORNAMENTO
Requisiti di accesso e mantenimento
Requisiti di accesso e mantenimento
La norma specifica i requisiti che, cumulativamente e congiuntamente, i nuclei familiari debbono possedere al momento della presentazione della richiesta del beneficio e per tutta la durata della sua erogazione, con riferimento, rispettivamente, alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica (1), al godimento di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, all’assenza per il richiedente di sentenze definitive di condanna ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. nei dieci anni precedenti la richiesta o misure cautelari personali o di prevenzione. Non ha diritto all’Assegno il nucleo familiare in cui un componente, attivabile sul piano lavorativo ai sensi dell’art. 6, comma 4, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Ai fini della determinazione della soglia del reddito familiare, sono disciplinate, inoltre, le modalità di calcolo ed incremento del parametro della scala di equivalenza, che viene ulteriormente elevato in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. La norma richiama la definizione di “nucleo familiare”, ai fini del riconoscimento dell’Assegno e, in questo ambito, si introducono disposizioni ad hoc con riferimento alle ipotesi di coabitazione, separazione o divorzio, nonché previsioni specifiche per i soggetti inseriti in percorsi di protezione nel caso di violenza di genere. Infine, si specifica la non rilevanza ai fini della determinazione del valore del reddito familiare dei trattamenti assistenziali percepiti dai componenti del nucleo familiare (2).
L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, ove ricorrano le condizioni. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. Si tratta di un aspetto di disciplina che differisce rispetto a quanto disposto per lo strumento del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL), per cui è sancita un’incompatibilità, come si potrà esaminare nel paragrafo successivo.
Vengono, altresì, specificati gli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario, con riferimento sia alle variazioni riguardanti le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, entro quindici giorni dall’evento modificativo a pena di decadenza dal beneficio (art. 3, comma 8), sia con riferimento alle fattispecie di avvio di un’attività di lavoro dipendente e di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione (art. 3, commi 5 e 6).
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i percettori del Reddito di cittadinanza dall’articolo 1, comma 316, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/202), che subordina l’erogazione del Reddito di cittadinanza per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione (ex articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006), anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di “primo livello” (previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento di cui al DPR n. 263/2012 o comunque funzionali all'adempimento dell’obbligo di istruzione). La norma in questione rinvia ad un apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro, per l’individuazione delle azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e per l’efficace attuazione di tali disposizioni e di quelle contenute nel comma 315 del medesimo articolo della Legge di Bilancio.
(1): Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), punti 1 e 2, i requisiti concernenti la condizione economica sono: ISEE non superiore a 9.360 euro; ammontare del reddito familiare inferiore alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. È altresì specificato il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare che concorre alla definizione della condizione economica (art. 2, comma 2, lettera b), punti 3 e 4).
(2): In particolare, non rilevano ai fini della determinazione del valore del reddito familiare i trattamenti assistenziali riguardanti, rispettivamente, le erogazioni dell’assegno unico universale; il pagamento degli arretrati; le misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive rispetto all’Assegno di inclusione, nell’ambito del progetto personalizzato a valere sulle risorse del Comune o dell’ambito territoriale; le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione; le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento dei tributi e le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi; le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero in forma di buoni servizio.