prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Requisiti di accesso


Requisiti di accesso

Il Supporto è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Tale strumento può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge) e che non siano sottoposti agli obblighi relativi all’adesione e partecipazione attiva alle attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge). Tale strumento, infine, è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. Trattasi di un aspetto di differenza rispetto alla disciplina dell’Assegno; nel corso dell’istruttoria sul provvedimento le Regioni hanno sottolineato l’esigenza di esplicitare la compatibilità del Supporto con altre forme di indennità di partecipazione alle politiche attive, quali ad esempio la partecipazione a tirocini, corsi di formazione o al servizio civile universale, nonché con gli incentivi regionali, fermo restando il limite di reddito previsto dalla legge.

Il richiedente deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso richiesti per i beneficiari dell’Assegno di inclusione dall’articolo 2, comma 2, del decreto- legge con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ed alla condizione economica, ad esclusione della lettera b), n. 1 (valore dell’ISEE non superiore a 9.360 euro). Si applicano, inoltre, le medesime disposizioni previste per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, di cui all’articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, relative, rispettivamente, all’esclusione dal diritto nel caso di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie, alla computabilità dei trattamenti assistenziali, alla compatibilità con gli strumenti di sostegno del reddito per disoccupazione volontaria, alla continuità della residenza. Resta fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del D. Lgs. n. 76/2005 o la relativa esenzione.