prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione


Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione

A norma dell’articolo 9, il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con mezzo di trasporto pubblico.

Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Tale ultima previsione è stata inserita nella fase di conversione del documento.

Ferme restando le disposizioni (articolo 3, comma 5) relative alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Si prevede altresì che, al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continui a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

La norma introduce una disciplina dell’offerta di lavoro specifica per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, in connessione con il regime di condizionalità ad hoc per tali soggetti, sopra richiamato. Nel corso dell’istruttoria sul provvedimento, è emersa da parte delle Regioni la necessità di definire alcuni aspetti procedurali che sono invece fondamentali per i rilevanti effetti giuridici che discendono dalla formulazione di una offerta di lavoro e, quindi, per la prevenzione o la neutralizzazione del possibile contenzioso. Tra questi, è stato rilevato come il posto di lavoro offerto non sia, di norma, nelle disponibilità del centro per l’impiego e come la valutazione ultima circa l’assunzione sia in capo al datore di lavoro; pertanto, per “offerta di lavoro” è da intendersi l’offerta di una candidatura per una posizione vacante, segnalata da un datore di lavoro o un intermediario e, di conseguenza, il rifiuto di una offerta di lavoro va inteso come rifiuto a candidarsi ad una posizione di lavoro vacante. Viceversa, nell’ipotesi in cui il posto di lavoro offerto sia nella disponibilità del servizio per il lavoro, la mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di sottoscrivere un contratto di lavoro da parte del beneficiario dovrebbe costituire una causa di decadenza del beneficio.