prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

+T -T AGGIORNAMENTO

Modalità di richiesta e patto di attivazione digitale


Modalità di richiesta e patto di attivazione digitale

La norma, all’art. 4, disciplina le modalità per presentare la domanda del beneficio economico relativo all’Assegno di inclusione. L’Assegno deve essere richiesto con modalità telematiche all’INPS, che riconosce il sostegno previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai Comuni, dal Ministero dell’Interno, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal successivo articolo 7.

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), previsto dal successivo articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del D. Lgs. n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 150/2015. La richiesta può essere presentata anche presso gli istituti di patronato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152/2001. In sede di conversione del decreto-legge, è stata introdotta la possibilità di avanzare la richiesta di assegno anche ai Centri di Assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

Il patto di attivazione digitale costituisce una novità sul piano normativo ed appare propedeutico alla successiva presa in carico dei servizi competenti, in ambito sociale e lavorativo. Tale patto, sottoscritto autonomamente dal soggetto, anticipa infatti il patto di inclusione (art. 4, comma 5) e il patto di servizio personalizzato (art. 4, comma 5, e art. 6, comma 3) ed è la condizione per richiedere il sostegno. Come si vedrà a breve, analoga previsione figura anche per la richiesta del Supporto per la Formazione e per il Lavoro.