prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Misure di attivazione


Misure di attivazione

A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5, l’interessato può ricevere offerte di lavoro ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato, inoltre, può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al periodo precedente, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma informatica.

La partecipazione, a seguito della stipula del patto di servizio attraverso la piattaforma informatica, alle attività richiamate nel comma 1 dell’art. 12 per l’attivazione nel mondo del lavoro, determina l’accesso dell’interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo viene erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità; il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS.

L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività. Qualora manchi di tale conferma, il beneficio economico è sospeso. La rilevazione di tale mancanza di conferma può avvenire mediante il SIISL o mediante la segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della Piattaforma SIU da parte dei servizi competenti.

Nel corso dell’esame della Conferenza delle Regioni sul provvedimento, sono emersi dei profili di delicatezza rispetto a queste disposizioni. In particolare, sono stati richiamati all’attenzione essenzialmente due aspetti della disciplina del Supporto.

Da una parte, risulta che la percezione del Supporto da parte dei beneficiari non sia semplicemente condizionata all’adesione e alla partecipazione ad un percorso di politica attiva, come per la NASPI o per il Reddito di cittadinanza. La sottoscrizione del patto di servizio, infatti, costituisce un requisito preliminare per l'accesso al beneficio, ma questo è vincolato, anche temporalmente, all’esistenza di un percorso formativo o di politica attiva ovvero un progetto utile alla collettività e all’effettiva fruizione degli stessi. Questo pone in capo ai sistemi regionali della formazione e del lavoro la responsabilità ultima circa la reale possibilità degli aventi titolo ad usufruire del Supporto. Se, come spesso accade per i cicli della programmazione o a causa dei tempi tecnici dell’attuazione dei percorsi di politica attiva e formazione, in un determinato momento in una Regione non fossero disponibili corsi, tirocini, percorsi di servizio civile, non si potrebbe beneficiare del Supporto. Per fronteggiare questa possibile criticità, la legge di conversione ha operato un’estensione del novero delle politiche attive da avviare per la fruizione del beneficio, che nel decreto – legge erano tarate esclusivamente sui percorsi di formazione. Il raggio di politiche attive connesse al Supporto, nella formulazione attuale, comprende dunque anche le offerte di lavoro e i servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro. Questo ampliamento consentirebbe di poter agganciare le misure di politica attiva all’indennità con maggiore flessibilità, nell’ambito dei limiti di durata fissati dalla legge, anche ai fini di un eventuale cumulo delle misure di politica attiva, al fine di garantire la percezione del Supporto. Restano, tuttavia, da approfondire i margini e i possibili criteri guida dell’attività degli operatori dei servizi per il lavoro, che saranno materialmente chiamati a proporre/stabilire i percorsi in cui inserire i richiedenti il Supporto, a fronte di un’offerta di politiche attive e di formazione molto variegata sul territorio e con durate diverse. Parimenti, qualora sia disponibile un solo posto in un corso e i servizi abbiano in carico più richiedenti, non è chiaro in che modo l'operatore possa selezionare chi far partecipare alla politica e, quindi, beneficiare del Supporto. Il rischio che si profila è che nella scelta della politica attiva sarà privilegiato un criterio teso alla massima durata della stessa, a detrimento della sua aderenza alle caratteristiche della persona. In questo senso, le Regioni hanno richiamato l’opportunità di un ragionamento sugli standard minimi delle politiche da proporre, tenendo conto di quanto declinato a tal proposito nel DM attuativo.

Dall’altra parte, il rapporto tra servizi per il lavoro e servizi sociali non viene regolato nella misura del Supporto. Gli interessati – dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale – sono convocati dai servizi per il lavoro competenti per la stipula del patto di servizio personalizzato. Nell’impostazione della norma, non è presa in considerazione la possibilità che questi soggetti abbiano bisogno di una presa in carico multidisciplinare, con un possibile rinvio ai servizi sociali, per la sottoscrizione di un Patto di inclusione, nonostante si possa trattare di fasce di popolazione in condizioni di fragilità. Le Regioni, in sede di parere della Conferenza delle Regioni sul provvedimento, avevano proposto uno specifico emendamento a questo riguardo, chiedendo l’adozione di un Accordo di Conferenza Unificata ad hoc, recante principi e criteri generali per la valutazione delle condizioni di particolare criticità, che rendano necessario un coinvolgimento anche dei servizi sociali per una presa in carico integrata, qualora i CPI rilevino bisogni complessi. Tale istanza non ha trovato seguito nella legge di conversione; come già rilevato in relazione all’Assegno, potrà essere sviluppata nella decretazione attuativa.

Infine, si rileva come la misura preveda anche modalità autonome di attivazione del soggetto per la fruizione delle politiche attive, mediante la consultazione della piattaforma informatica operante nel SIISL. La norma, dunque, contempla la possibilità per il beneficiario del Supporto di poter fruire di un’offerta formativa e/o di politica attiva al di fuori dei canali riconosciuti e finanziati dal sistema regionale. Dal punto di vista della gestione della condizionalità, si pone un’impossibilità per i CPI di svolgere un controllo circa l’effettiva adesione e partecipazione dei soggetti ai percorsi autonomamente prescelti sulla piattaforma, ovvero offerti da soggetti diversi da quelli operanti nei circuiti finanziati dalla Regione e, quindi, rientranti nel modello di erogazione dei servizi di politica attiva a valenza regionale. Resta ferma l’esigenza che le informazioni riguardanti le politiche attive avviate possano comunque essere rese disponibili in tempo reale ai servizi per il lavoro, mediante la piattaforma informatica, considerando che i beneficiari hanno sottoscritto il patto di servizio e le iniziative non debbono andare in sovrapposizione.