prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Incentivi


Incentivi

L’articolo 10 disciplina gli incentivi all’occupazione rivolti ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione. Nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, viene riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Nel caso di datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL. Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003 viene riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell’incentivo massimo annuo, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo.

Gli incentivi riguardano pure le assunzioni di lavoratori svantaggiati o con disabilità. In particolare, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003), agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone svantaggiate o con disabilità e lavoratori molto svantaggiati (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 117/2017 e dell’articolo 2, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 112/2017), ove autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari, rispettivamente, al sessanta per cento o all’ottanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale ovvero di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che tali enti assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Tale contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso di cui all’articolo 14, comma 4, lett. b) della legge n. 68/99. A fronte di tali disposizioni, le Regioni hanno richiamato la necessità di creare nel Patto di Servizio e nella SAP il tracciamento di questa specifica attività, ad oggi non esistente. Inoltre, la norma non specifica la modalità di declinazione nel Patto di Servizio personalizzato dell’attività di mediazione svolta dagli enti richiamati nell’articolato, né della figura professionale responsabile dell’inserimento lavorativo dei disabili.

Infine, si prevede un’incentivazione anche del lavoro autonomo. Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è infatti riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’impresa e del made in Italy. Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che condiziona la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le medesime agevolazioni, inoltre, non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Tutte le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato e sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), rispettivamente riguardanti gli incentivi per l’occupazione giovanile stabile e per le assunzioni femminili.