prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Funzionamento della misura


Funzionamento della misura

L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche indicate all’articolo 4 della legge (richiesta telematica all’INPS, registrazione sul SIISL e sottoscrizione del Patto di Attivazione digitale). Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 della legge attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi  ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del D. Lgs. n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 150/2015. Nella medesima richiesta, inoltre, l’interessato è tenuto a dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento adottato con DPR n. 263/2012) o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Il patto di attivazione digitale è dunque la condizione per richiedere sia l’Assegno di inclusione, sia il Supporto per la formazione e il lavoro. In questo caso, i servizi coinvolti sono direttamente i servizi per il lavoro, cui il richiedente viene convocato per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 150/2015, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Tale convocazione da parte dei servizi competenti può avvenire con le modalità digitali e/o di messaggistica telefonica, già previste dall’art. 6, comma 5 – ter, per le convocazioni dei beneficiari dell’Assegno.

Nel patto di servizio personalizzato il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. La norma è volta a comprovare l’attivazione del soggetto e si pone come condizione preliminare per l’accesso al beneficio da documentare da parte del richiedente. Nel DM di agosto, all’articolo 3, comma 5, si specifica come l’individuazione di almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione debba avvenire nel patto di attivazione digitale, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio. Si tratta, dunque, di un requisito preliminare per accedere alla misura. I tracciati delineati nel DM attuativo del SIISL e le linee guida successivamente fornite nel mese di settembre dall’ANPAL richiamano come nel patto di servizio o nel suo aggiornamento debbano essere indicate le tre o più Agenzie per il lavoro che il richiedente il SFL ha individuato in sede di Patto di attivazione digitale (PAD). Nel corso dell’istruttoria della Conferenza sul provvedimento, le Regioni avevano presentato un emendamento rispetto a tale previsione, osservando come il patto di servizio, per natura, non è un luogo in cui raccogliere dichiarazioni, ma uno strumento in cui vengono inserite le politiche attive concordate ed effettuate con il servizio competente. In questo senso, le Regioni avevano proposto che l’adempimento richiesto al beneficiario dalla norma potesse essere reso in autodichiarazione e verificato da INL, non dai CPI, in cooperazione applicativa per il tramite del SIU. Tale richiesta non è stata accolta nella conversione del decreto-legge. Resta fermo, ad ogni modo, come il servizio per il lavoro non possa effettuare controlli in merito a tale attivazione presso soggetti esterni, né in merito alle eventuali iniziative di politica attiva non inserite e finanziate dai sistemi regionali, che il richiedente può avviare in autonomia per il tramite della piattaforma, come si vedrà a breve.

Il DM attuativo (art.4) specifica che nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio attivo o rientri tra soggetti già coinvolti in programmi o azioni di politica attiva, il patto viene aggiornato ovvero integrato. Nella stessa direzione si pongono i primi atti di indirizzo emanati (cfr. le Linee guida di ANPAL del 5 settembre u.s.). Diversamente, in una ottica di semplificazione e fluidificazione delle procedure, nonché di valorizzazione di quanto già realizzato, le Regioni hanno manifestato l’opportunità, che in questa prima fase i servizi per il lavoro siano tenuti a procedere alla convocazione dei beneficiari per l’aggiornamento del patto solo a fronte di una necessità di integrazione/revisione delle politiche attive.

In analogia a quanto disposto anche per l’Assegno, il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del PNRR. Con riferimento alle interrelazioni tra la gestione del Supporto e il Programma GOL, andrà chiarita la relazione tra le scelte compiute dalla persona nel Patto di attivazione digitale, attraverso la piattaforma SIISL, e quelle condivise nel Patto di servizio personalizzato sottoscritto per l’accesso al Programma GOL. In tale cornice, le scelte compiute dalle persone nel Patto di attivazione digitale e nella autonoma fruizione della Piattaforma dovranno configurarsi come aggiuntive rispetto a quelle compiute nell’ambito dei percorsi definiti dal Programma GOL, le cui regole attuative dovranno trovare applicazione anche con riferimento a questa categoria di destinatari, pena il rischio di influire sul conseguimento dei target programmati. Strumenti e metodi definiti in quest’ambito devono necessariamente costituire un livello essenziale delle prestazioni.