prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 settembre 2023

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Coinvolgimento nella gestione delle misure di attivazione


Coinvolgimento nella gestione delle misure di attivazione

Con riferimento al coinvolgimento dei diversi soggetti del mercato del lavoro, accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione, nella gestione dei percorsi formativi e di attivazione lavorativa rivolti ai beneficiari del Supporto, il DM 8 agosto 2023 specifica, all’articolo 7, le modalità di tale integrazione tra pubblico e privato. In particolare, vengono esplicitati i soggetti che concorrono all’erogazione delle misure di politica attiva, abilitati ad accedere ed operare attraverso il SIISL, con i relativi requisiti; gli standard minimi dei servizi e le relative opzioni di costo semplificate; gli standard minimi di attestazione delle attività di apprendimento svolte; gli oneri di comunicazione dei soggetti che accedono al SIISL.

I soggetti coinvolti nella gestione delle politiche e operanti sul SIISL, richiamati nel DM (art.7, comma 2), nel rispetto della normativa in materia di accreditamento alla formazione e di accreditamento dei servizi per il lavoro (art. 12 del D. Lgs. n. 150/2015) sono rispettivamente i CPI, le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, compresi gli enti bilaterali, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali, gli enti titolati ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013, i comuni in forma autonoma o associata, gli enti di servizio civile universale. Tra questi, come stabilito nella legge n. 85 (articolo 12, comma 13) e ribadito nel DM di agosto, le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ed i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro accedono, per il tramite del SIISL, alle liste dei beneficiari del Supporto ed ai relativi dati.

Tutti i soggetti che accedono ed operano nel SIISL devono mettere a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data di venuta a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni riguardanti i fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 85. L’INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio.

Con riguardo agli standard minimi dei servizi ed alle relative unità di costo standard, il DM richiama il Piano nazionale Nuove Competenze e, in attuazione di questo, le disposizioni adottate nell’ambito degli interventi a titolarità del Ministero del Lavoro del PNRR, tra cui il Programma GOL e il Duale, e nell’ambito della programmazione del Fse Plus 2021-2027. Per gli standard di servizio e la remunerazione della misura del servizio civile universale, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 40/2017. Con riferimento alle attività di apprendimento, il DM specifica come queste debbano essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti ed aggiornati annualmente nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio di almeno una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con la normativa dello stesso D. Lgs. n. 13/2013. In caso di formazione finanziata da un fondo interprofessionale, le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.