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Attivazione del beneficiario


Attivazione del beneficiario

Il percorso di attivazione del beneficiario viene attuato per mezzo della piattaforma informatica prevista dall’articolo 5, attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. A seguito di tale invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Il percorso prefigurato prende quindi le mosse da un rimando automatico delle persone in capo ai servizi sociali che, in prima battuta, sono chiamati ad effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale, coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione (art. 6, c. 2).

Nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi specificati nel successivo articolo 6, comma 4, vengono avviati presso i centri per l’impiego, ovvero presso i soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 150/2015. Il patto di servizio deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i soggetti vengono avviati al centro per l’impiego o agli operatori privati accreditati. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego o presso gli operatori privati accreditati, presso cui è stato sottoscritto il patto, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. La norma prevede, ad ogni modo, la possibilità di un riesame del caso: l’avvio del soggetto presso il CPI può infatti essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa e formativa dell’interessato.

Dal tenore della norma, sono i servizi sociali a stabilire chi è attivabile al lavoro, nell’ambito di una valutazione multidimensionale, che può essere svolta anche avvalendosi di un’équipe multidisciplinare. Non vengono specificati criteri o strumenti per tale valutazione, né regolamentate le modalità di coinvolgimento dei servizi per il lavoro. Le Regioni, nell’iter di espressione del parere della Conferenza Unificata sul provvedimento, avevano proposto uno specifico emendamento in merito, finalizzato a garantire che il rinvio dai servizi sociali ai servizi al lavoro delle persone attivabili sul piano lavorativo avvenisse previa valutazione condivisa e comunque mediante l’adozione di metodologie e criteri congiunti tra servizi sociali e servizi per l’impiego. In particolare, è stata rilevata la necessità di condividere strumenti di assessment e modalità di decisione, nonché di disciplinare con apposite linee guida il rapporto tra servizi sociali e CPI nella gestione di questi beneficiari. Tale proposta modificativa non è stata recepita in sede di conversione del decreto-legge.

Le amministrazioni centrali, tuttavia, in sede di confronto tecnico sul provvedimento presso la Conferenza Unificata, hanno fornito rassicurazioni sulla condivisione di tale impostazione, che potrà trovare uno spazio utile di sviluppo nell’ambito di decreti ministeriali attuativi, cui la norma rimanda per la definizione degli aspetti operativi della misure introdotte, tra cui le modalità di richiesta dell’Assegno, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare. A tal proposito, si prevede la previa intesa in sede di Conferenza uUnificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sul punto, le Regioni hanno chiesto che tale intesa potesse configurarsi come Intesa “forte” ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, in quanto finalizzata al raggiungimento di posizioni unitarie ed al conseguimento di obiettivi comuni. Ciò anche al fine di favorire l’armonizzazione delle regolazioni, con riferimento a strumenti e procedure afferenti ai servizi per il lavoro che sono già ampiamente disciplinati sui territori con riguardo alle diverse categorie di utenti. Tale emendamento non è stato accolto in fase di conversione del provvedimento.