prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 marzo 2013

+T -T DOSSIER - Tirocini

Tirocini. Lo stato di attuazione

In questa sezione:


Lo stato di attuazione territoriale della normativa in materia di tirocini formativi non curriculari e l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni, recante Linee guida in materia

di Flavio Manieri
Settore Istruzione e FP - Tecnostruttura

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano relativo alle “Linee guida in materia di tirocini”.
L’importante obiettivo di tale provvedimento, la cui messa in opera era prevista dall’art. 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012, è quello di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia, onde evitare l’uso distorto del tirocinio. Le Regioni e P.A. lavorano ormai da anni alla disciplina di questo importante strumento per l’accesso al mondo del lavoro. Come evidenziato difatti dalla ricognizione sulle norme emanate dalle Regioni e P.A. in merito ai tirocini formativi e di orientamento realizzata da Tecnostruttura (Tab. 1), nella maggior parte dei casi le Regioni e P.A. hanno dedicato uno spazio a tale materia all’interno della propria normativa di regolamentazione del mercato del lavoro, in recepimento a quanto previsto nel pacchetto Treu (legge n.196/97) e, con riferimento specifico ai tirocini formativi e di orientamento, nel relativo decreto ministeriale di attuazione (d.m. 142/98). Si tratta dunque di leggi regionali emanate negli ultimi 10-15 anni di regolazione in materia di lavoro e di successivi provvedimenti adottati o a livello di giunta regionale/provinciale o dai dirigenti per settore di competenza, che hanno definito la disciplina attuativa specifica, in molti casi aggiornandola negli anni, anche recentemente, alla luce dei nuovi interventi normativi operati dal governo con le previsioni di cui all’art. 11 della legge n. 148/11. Contro tale articolo, però, alcune Regioni e PA hanno deciso di ricorrere in sede di Corte Costituzionale, giudicandolo lesivo delle competenze esclusive a loro assegnate in materia. Il 19 dicembre u.s. la Corte si è pronunciata ribadendo quanto già espresso con la sentenza n. 5/2005 e cioè che la materia era già stata collocata nell’alveo delle competenze esclusive delle Regioni e pertanto le previsioni di cui all’art. 11 della l. n. 148/11 sono da considerarsi illegittime.

Pur nella consapevolezza della piena competenza esclusiva in materia, le Regioni e P.A. hanno ritenuto opportuno addivenire ad un accordo che le impegnasse a riconoscere una base minima di riferimenti comuni, nell’intento di garantire maggiore uniformità e confrontabilità nell’impiego dell’istituto e, al contempo, maggiori tutele ai singoli con riguardo al trattamento ricevuto in ingresso al mondo del lavoro.

Difatti, come mostra un ulteriore lavoro di approfondimento di Tecnostruttura (Tab. 2), le scelte effettuate in materia dalle Regioni e P.A., con riferimento ad alcuni temi specifici, quali tra l’altro la tipologia dei tirocini e i loro destinatari, la durata, l’eventuale indennità prevista ed il suo importo, hanno evidenziato differenti orientamenti territoriali.
Con riferimento alla tipologia dei tirocini formativi regolamentata e destinatari, in alcuni casi i provvedimenti di Regioni e P.A. distinguono in relazione a tirocini curricolari e non curricolari prevedendo le varie categorie di destinatari coinvolti, in altri casi, invece, vengono regolamentati solo i tirocini non curricolari, in alcuni casi ancora sono previsti anche i tirocini estivi. Alcuni provvedimenti definiscono anche la soglia di età per l’accesso ai tirocini (15 anni o 18 anni).
Per quanto riguarda la durata dei tirocini solo in pochi casi è prevista la durata minima, che varia da due settimane a due mesi, o, espressa in ore, a 720 ore. La durata massima è molto variegata in relazione alle varie tipologie di destinatari: più è articolata la descrizione dei destinatari per le varie tipologie di tirocinio, più variano i tempi massimi previsti; la durata massima genericamente prevista è di 6 mesi (con alcune eccezioni in più – 12 mesi, o in meno – 3 mesi),  con un incremento fino a 12 mesi per le persone svantaggiate e fino a 24 mesi per le persone con disabilità.
Per quanto riguarda infine l’eventuale indennità, si può segnalare che in alcuni casi è prevista una indennità il cui importo varia anche considerevolmente: la Regione Abruzzo, ad esempio, prevede una indennità di 600 euro/mensili; la Provincia autonoma di Bolzano prevede che l’azienda e il tirocinante possano concordare una borsa di lavoro mensile di un importo compreso tra i 400 e i 600 euro; la Regione Marche prevede una indennità diversificata a seconda della distanza dell’impresa dalla residenza del tirocinante e comunque compresa tra i 200 e i 350 euro; la Regione Puglia prevede una indennità pari a 5 euro l’ora; la Regione Sardegna prevede un importo compreso tra i 400 e i 1000 euro mensili; la Regione Toscana prevede una indennità di 500 euro mensili. In altri casi è esplicitamente previsto che il tirocinio non preveda indennità, rinviando ad un eventuale accordo tra soggetto ospitante e tirocinante per definire una borsa, un rimborso spese ovvero una indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro.

Le Regioni e le Province autonome, con l’Accordo del 24 gennaio, si sono quindi impegnate ad individuare uno standard comune e condiviso che fungesse da minimo denominatore dei diversi provvedimenti territoriali.
Nel merito le “Linee guida in materia di tirocini” individuano 3 tipologie, con relativa durata particolare, e 14 punti, la declinazione dei quali definisce lo standard minimo di riferimento individuato per i tirocini.
Le tre tipologie sono:

- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro, la cui durata massima è di sei mesi;

- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro; la durata massima di tale tipologia è di dodici mesi;

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale, la cui durata massima è di 24 mesi.

Va infine segnalato come, rispetto allo standard fissato con riguardo al compenso da riconoscere al tirocinante, mentre il governo, con riferimento alle proprie amministrazioni pubbliche, ha fissato un minimo di € 300,00 mensili, le Regioni e P.A., con proprio accordo interno, hanno individuato un tetto più alto da riconoscere come minimo “salariale”, prevedendo un rimborso minimo di € 400,00 mensili.



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