prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 29 marzo 2013

+T -T DOSSIER - Apprendistato

Il nuovo apprendistato. Stato di attuazione nazionale e territoriale

di Luca Sciarretta
Settore Istruzione e FP - Tecnostruttura


Glossario:

È un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo.



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“Not in employment, education or training”, giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione.



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Sono "scuole speciali di tecnologia"; costituiscono un canale formativo di livello postsecondario, parallelo ai percorsi accademici.



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Ormai da tempo le Regioni e Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali, si qualificano quali soggetti istituzionali profondamente impegnati nella promozione e il rilancio del contratto di apprendistato quale strumento privilegiato per la lotta alla disoccupazione, con particolare riferimento a quella della fascia giovanile che affligge in modo sempre più pronunciato l’Italia. Un percorso lungo, avviato ormai tre anni fa a partire dall’Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali sulle “linee guida per la formazione nel 2010” del 17 febbraio 2010, volta a dare una risposta più efficiente ed efficace ai fabbisogni professionali dei settori e delle imprese ed alle esigenze di occupabilità ed inclusione delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro come i giovani, le donne e gli over 50. Già all’interno di questo dispositivo programmatico compare con chiara evidenza la necessità di rilanciare l’istituto dell’apprendistato. Tale intento diviene ancor più chiaro e tangibile nel secondo provvedimento, susseguito in ordine temporale, che è l’intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali “per il rilancio dell’apprendistato” del 27 ottobre 2010. Tale percorso culmina poi, a seguito di una approfondita fase di concertazione, nella definizione di un “Testo unico dell’apprendistato” (T.U.A.), approvato con D.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011,  per la revisione complessiva dell’istituto.

L’intervento più significativo del T.U.A. risiede nella ridefinizione dell’assetto di competenze dei diversi soggetti istituzionali per l’applicazione dell’istituto. In questo senso possiamo distinguere due ambiti definiti dalla nuova disciplina. Il primo, riferito alle tipologie contrattuali dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all’apprendistato di alta formazione e ricerca di stretta competenza regionale. Ambito che si caratterizza per le spiccate finalità di apprendimento e volto all’acquisizione di titoli utili sia all’innalzamento dell’occupabilità sia alla riduzione dei livelli di dispersione scolastica e formativa nel complesso. Il secondo ambito, invece, riferito all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, affidato alla contrattazione collettiva e mirato a creare un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

In linea con il forte interesse ed impegno da sempre dimostrato, le Regioni e P.A. si sono da subito attivate per dare attuazione alle nuove disposizioni normative e rendere quindi immediatamente disponibile lo strumento contrattuale dell’apprendistato, nella convinzione, ampiamente condivisa a livello istituzionale, di farne il contratto per elezione di lotta alla disoccupazione giovanile e di qualificazione.
In tale ottica, le Regioni e P.A., così come previsto dall’art. 3, comma 2 del T.U.A., hanno avviato un immediato confronto per la condivisione di un testo d’accordo in Conferenza Stato – Regioni, al fine di regolamentare i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L’accordo è stato approvato il 15 marzo 2012, ben prima della scadenza del regime transitorio fissata al 26 aprile 2012, e si articola su 6 punti che rappresentano il denominatore minimo comune per garantire il livello necessario di confrontabilità dei percorsi formativi in riferimento al conseguimento di un titolo spendibile su tutto il territorio italiano e non solo.

Allo stesso tempo Regioni e P.A. hanno provveduto all’emanazione di specifici atti di recepimento delle disposizioni normative del T.U.A. in modo da rendere quanto prima attivabili, sui diversi territori, le diverse tipologie di apprendistato. Ne è testimonianza il ricco panorama normativo, così come evidenziato dalla rilevazione operata da Tecnostruttura (vedi Tab. 1 in allegato), prodotto dalle Regioni in tempi brevi. Un complesso di norme che si distingue, in prima battuta, per i differenti strumenti normativi utilizzati. Alcune Regioni, infatti, hanno provveduto al recepimento delle nuove disposizioni normative tramite leggi precipue, altre nel più ampio contesto di atti di regolamentazione quadro del settore giuslavoristico. In entrambi i casi si tratta, molto spesso, di atti di riferimento generale che rimandano ad una successiva regolamentazione di dettaglio. In molti casi le Regioni hanno normato la nuova disciplina attraverso delibere di giunta, ponendo immediata attuazione al complesso degli strumenti tecnico-amministrativi necessari alla piena ed immediata disponibilità dello strumento contrattuale.
Per quanto riguarda le differenti tipologie contrattuali, grande attenzione è stata dedicata, in prima battuta, alla regolamentazione dell’offerta pubblica relativa alla formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante. Una attenzione dovuta non tanto dalle competenze residuali, che alle Regioni sono state assegnate su tale tipologia contrattuale, quanto piuttosto dal preponderante utilizzo da parte delle imprese che ha sempre distinto l’apprendistato professionalizzante o di mestiere. In particolare, appare opportuno evidenziare, le non poche Intese siglate tra Regioni e parti sociali territoriali al fine di rendere la fruizione del contratto quanto più semplice ed accessibile e cercando quindi di evitare conflitti su aspetti regolamentativi del contratto che la norma pone in capo a diversi soggetti istituzionali.

Nondimeno, altrettanta attenzione è stata dedicata all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  ritenuto fondamentale strumento per la lotta alla dispersione. Non è un caso infatti che la nuova disciplina estenda l’applicabilità di tale contratto ad una fascia d’età più ampia (15-25 anni mentre prima era 15-18 anni) con l’obiettivo di intercettare i tanti giovani che hanno abbandonato la scuola, offrendo loro l’occasione di entrare nel mercato del lavoro e, nel contempo, di acquisire un titolo di studio. In tal senso le Regioni e P.A. hanno da subito profuso i loro sforzi, attraverso la predisposizione del citato Accordo del 15 marzo 2012, per dare piena attuazione a questo strumento così importante soprattutto con riferimento alle problematiche di tutti quei giovani che non stanno ricevendo un'istruzione, non hanno un impiego o altre attività assimilabili (Neet).

Infine, un impegno non trascurabile è stato profuso per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca che le Regioni e P.A. stanno contribuendo ad implementare tramite specifici accordi con le parti sociali, le Università o altre istituzioni formative come le Fondazioni degli I.T.S.

Ad oggi le Regioni e P.A. sono impegnate in una fase di confronto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali volto ad approfondire le possibili soluzioni operative e le relative implicazioni, che consentano di procedere nell’ottica di una piena attuazione dell’apprendistato, in particolare per quanto riguarda quelle tipologie del contratto (apprendistato per la qualifica e il diploma ed apprendistato per l’alta formazione e ricerca) che risultano difficilmente appetibili per il mondo imprenditoriale al confronto con l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, e altrettanto difficilmente attuabili se non si procede ad una tempestiva revisione di alcuni aspetti normativi determinanti.

Documento allegato: TAB.-1---Prospetto-norme-apprendistato-(08.01.13)