prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2024

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I Regolamenti comunitari


I Regolamenti comunitari

Con il RF 2018 il Legislatore comunitario, coerentemente con l’obiettivo di consolidare le misure di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ha rafforzato le norme sul conflitto di interessi, ampliandone il concetto e prevedendone esplicitamente l’estensione ai fondi della UE in regime di gestione concorrente e alle Autorità degli Stati membri che li programmano e gestiscono e quindi, alle Autorità di Gestione (AdG) dei programmi e alle Autorità di controllo. Il paragrafo 3 dell’art. 61 del Regolamento Finanziario prevede che “esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto”.

Tale definizione risulta più ampia rispetto a quella indicata nel RF 2012 (4) in quanto non include il solo legame diretto tra la persona e il beneficiario dei fondi dell'Unione Europea, ma anche “qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto” dell’agente finanziario. Inoltre, l’ampliamento del concetto è sottolineato anche dalla disposizione del paragrafo 1 dello stesso articolo che include tra le situazioni disciplinate dalla norma anche quelle che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interessi, richiedendo agli agenti finanziari l’adozione di misure adeguate a risolverle.

L'evoluzione della disciplina sul conflitto di interessi e la sua espressa applicazione alla gestione concorrente a seguito dell’entrata in vigore del RF 2018 non deve, tuttavia, far ritenere che le Autorità di Gestione dei programmi non avessero già prima il dovere di adottare misure adeguate di prevenzione e risoluzione di tali conflitti. Gli Orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi indicano che “a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, RF 2012, gli organismi designati dagli Stati membri per gestire e controllare i fondi dell’UE in regime di gestione concorrente erano già tenuti a istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e a garantirne il funzionamento” (5).

La Commissione Europea, con la Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo [COM(2011) 308, Bruxelles, 06/06/2011] riconosceva anche prima che “il fenomeno della corruzione, seppur con natura ed entità variabili, nuoce a tutti gli Stati membri dell’UE e all’UE nel suo insieme. Provoca danni finanziari diminuendo i livelli di investimento, impedendo il buon funzionamento del mercato interno e riducendo le finanze pubbliche (….). Inoltre, se non affrontato, il fenomeno della corruzione può minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e indebolire la credibilità dei suoi dirigenti politici”.

Con l’entrata in vigore del RF 2018 l’importanza che le Autorità di Gestione adottino un approccio proattivo, strutturato e mirato nella gestione dei rischi di frode è diventata via via oggetto di maggiore attenzione da parte della Commissione, portandola a richiedere e verificare, in sede di audit, che le Autorità competenti per la gestione e il controllo dei programmi definiscano strumenti e metodologie di controllo adeguati, anche con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi. Ne è prova il fatto che oggi è in corso, anche in seno al Coordinamento delle Regioni, un vivace dibattito sulla definizione delle modalità più efficaci di prevenzione e soluzione del conflitto di interessi.

Un intervento diretto degli Stati membri nella definizione di disposizioni di dettaglio e di specifiche procedure e metodologie di attuazione e verifica è necessario in quanto, seppure l'articolo 61 del RF 2018 sia direttamente applicabile negli Stati membri, lo stesso non disciplina in maniera esaustiva il conflitto di interessi e il modo in cui dovrebbe essere affrontato, limitandosi a richiedere l'adozione di misure adeguate per prevenire e affrontare tali situazioni (6).

Nella definizione di un modello strutturato e coerente di contrasto ai conflitti di interessi l’Autorità di Gestione, per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria dei fondi, deve cercare di attenersi a criteri di prevenzione, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di gestione e controllo, interne e verso i beneficiari. Gli Orientamenti della Commissione (Comunicazione 2021/C 121/01) prevedono, quale criterio generale, di operare secondo una logica di prevenzione in quanto è molto più difficile individuare e correggere tali situazioni. L’adozione di un approccio preventivo si deve fondare, in particolare, sulla corretta applicazione del principio di separazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità nonché, sulla definizione e attuazione di un codice etico o di condotta e di qualsiasi altra procedura o prescrizione, chiara e inequivocabile, al fine di migliorare la sensibilizzazione del personale su questi argomenti. La prevenzione del conflitto di interessi è inoltre favorita da una corretta applicazione del principio della trasparenza, con la previsione della sottoscrizione di specifiche e uniformi dichiarazioni di interessi, sulla situazione patrimoniale e sulle funzioni esclusive.


Note:

(4): L’art. 57 del RF 2012 prevede che “… esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario”.

 

 

(5): Comunicazione della Commissione “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario (2021/C 121/01)”. Si veda in particolare il paragrafo 3.1 nella parte relativa alla gestione concorrente.

 

 

(6): L'adozione di disposizioni nazionali complementari ed eventualmente più dettagliate o rigorose trova conforto, tra l’altro, nel riferimento espresso del paragrafo 2 dell'articolo 61: a “qualsiasi azione appropriata [da intraprendere] conformemente al diritto applicabile”.