prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2013

+T -T FOCUS - Fonti Rinnovabili

Qualificazione degli installatori di impianti, lo stato dell'arte

di Pamela Ciavoni
Settore Lavoro - Tecnostruttura

La promozione dell’energia da fonti rinnovabili è stata fissata come obiettivo europeo con la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ed è stata assunta come finalità in Italia con il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
Di particolare rilievo per le Regioni è stato l’art. 15 di tale decreto legislativo, con il quale sono stati previsti adeguati sistemi di qualificazione per gli installatori, a partire dai requisiti tecnico-professionali già richiesti per gli installatori di impianti all’interno di edifici, inseriti nel nostro ordinamento con il Regolamento di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare, il decreto legislativo ha previsto che, per svolgere l’attività di installazione di impianti su piccola scala, fosse necessario il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 4 del decreto ministeriale 37/2008, lettere a) b) c) (laurea, diploma, attestato di formazione professionale); esclusa invece la lettera d) dell’articolo 4 del decreto ministeriale 37/2008 che prevedeva, come requisito minimo abilitante, la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione.
Si è trattato, pertanto, di avviare una fase di confronto tra le Regioni e Provine autonome, coniugando le competenze sui versanti Professioni/Formazione ed Energia, per pervenire ad un approfondimento volto a dare corretta e tempestiva applicazione alle previsioni contenute nell’art. 15, con cui si rinviava alle Regioni l’attivazione di un programma di formazione entro la fine del 2012. La scelta operata è stata quella di formulare una proposta unitaria di linee guida sullo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, nell’intento di assicurare un’attuazione coordinata da parte delle Regioni del dettato normativo, superando anche la possibilità che sui corsi di formazione intervenisse l’Enea in via sostitutiva, come stabilito dal decreto legislativo. La volontà di agire in modo unitario per esercitare appieno le competenze in materia di formazione e di promozione delle attività professionali, peraltro in un settore di grande rilevanza nel mercato del lavoro e con una fortissima richiesta, si è scontrata, tuttavia, con una norma di difficile comprensione. L’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 15 e il suo collegamento con il decreto ministeriale 37/2008 sono stati al centro del dibattito fin dall’inizio dei lavori da parte delle Regioni nell’estate del 2012 e ciò ha messo in luce, via via che i confronti proseguivano, alcune lacune del dettato normativo che non rendevano facile l’applicazione delle disposizioni e, soprattutto, determinavano disparità tra gli operatori del settore.
In primo luogo, ci si è focalizzati sull’individuazione dei beneficiari del corso di formazione che, dal combinato disposto del decreto legislativo 28/2011 e del decreto ministeriale 37/2008, dovevano essere tecnici già qualificati come idraulici o elettricisti e con alcuni anni di esperienza. Rimanevano fuori dai percorsi formativi regionali sia i laureati o diplomati in materie tecniche, a cui invero la norma permetteva l’acquisizione diretta dell’abilitazione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, sia coloro che, non avendo alcuna formazione specifica, potevano vantare solo un’esperienza lavorativa nel settore. Tale situazione di disparità ha rappresentato un primo elemento di criticità rispetto alla definizione dei corsi di formazione, tenuto conto che la norma prevedeva sia una formazione iniziale che un aggiornamento della qualificazione. La decisione che è stata presa, infine, interpretando alla lettera le disposizioni normative, è stata quella di identificare come beneficiari del corso di formazione solo gli operatori già qualificati e con un periodo di esperienza professionale, lasciando agli altri (laureati e diplomati ) solo l’obbligo dei corsi di aggiornamento. Nessun intervento formativo, quindi, è stato possibile prevedere per i responsabili tecnici delle imprese impiantistiche in possesso del solo titolo di studio della scuola dell’obbligo e dell’esperienza maturata nel settore, requisiti che di fatto, in presenza di una norma nazionale siffatta, non permettevano l’acquisizione della qualifica per installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Altri temi oggetto di discussione sono stati la tempistica con cui applicare le nuove disposizioni, fissata al 1° agosto 2013 per chi a tale data non fosse ancora in possesso dei requisiti tecnico-professionali già previsti dalla normativa previgente, gli standard formativi minimi da assumere per i corsi di formazione, nonché i requisiti delle strutture formative e dei formatori. 

Il documento finale sui cui è stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza delle Regioni il 24 gennaio 2013 ha rappresentato, dunque, la sintesi degli approfondimenti svolti ed ha tracciato le linee per un nuovo schema formativo in favore degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Quattro i percorsi formativi previsti, a valle di un modulo unico propedeutico, data la diversa tipologia di impianti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore), per un totale di 80 ore, di cui 20 ore di modulo comune e 60 ore di moduli specifici per ogni settore energetico, con almeno 20 ore di pratica. In allegato, inoltre, sono stati riportati gli elementi descrittivi della figura professionale e il set di competenze minime, articolate in competenze generali e specifiche.
Seppure in un contesto normativo caratterizzato da forte incertezza, pertanto, l’approvazione dello standard formativo ha rappresentato un segnale regionale della volontà di applicare la norma nazionale e comunitaria con un livello minimo di omogeneità e di comune sforzo interpretativo, come base per definire percorsi formativi di figure professionali nuove e molto specializzate, a garanzia dei cittadini e degli stessi operatori di un settore promettente anche per il rilancio dell’economia. La Corte Costituzionale si era espressa, nel frattempo, con la sentenza n. 275/2012, confermando la competenza delle Regioni ad attivare i corsi di formazione e giustificando l’intervento di Enea in via sostitutiva al solo scopo di ovviare all’inattività regionale o provinciale.

Le difficoltà, tuttavia, non sono mancate anche in fase applicativa dell’Accordo, quando le Regioni hanno avviato il lavoro di predisposizione degli atti amministrativi in accordo con le associazioni di categorie direttamente interessate. Tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 sono state emanate le delibere di Marche, Toscana e Lombardia per la regolamentazione dei percorsi formativi per installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, mentre in altre Regioni si sono svolti approfondimenti e incontri specifici a seguito dei quali però non vi è stata la formalizzazione di un provvedimento.
Diverse posizioni, inoltre, sono state registrate all’interno delle associazioni di categoria, tra cui Confartigianato Impianti, Cna e R.ete. Imprese Italia, che hanno manifestato formalmente il dissenso verso la norma del decreto legislativo 28/2011 con cui è stata preclusa l’abilitazione a migliaia di operatori del settore. La richiesta avanzata è stata quella di una modifica normativa, che interpretasse la richiesta europea di innalzare i requisiti di accesso all’attività soltanto per le imprese di nuova costituzione, salvaguardando così l’abilitazione già acquisita dagli operatori per l’installazione di impianti prima delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28/2011.
Sulla scorta di tale posizione assunta dalle associazioni di categoria, che ha preso le mosse da una circolare di chiarimento del ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2012, sui diritti acquisiti relativi al riconoscimento delle abilitazioni allo svolgimento delle attività economiche, anche alcune Regioni hanno assunto un atteggiamento critico al riguardo. In particolare, la Regione Piemonte, in qualità di Coordinamento nazionale sulla materia dell’energia, ha manifestato, in sede di Commissione degli assessori, l’urgenza di un intervento che riconoscesse l’esperienza maturata nel settore, garantendo la continuità operativa per migliaia di lavoratori, circa 6 mila solo nella Regione Piemonte.
La modifica normativa auspicata è stata disposta con l’art. 17 del recente decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia. In particolare il decreto ha recepito le richieste avanzate dalle Regioni e dalle associazioni di categoria, riconoscendo a tutti i soggetti con titolo di formazione professionale o con esperienza specifica nel settore, la qualifica professionale per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti a fonti rinnovabili. Alle Regioni ed alle Province autonome è stata data, inoltre, la possibilità di assegnare ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione, che andranno attivati entro il 31 ottobre 2013, crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
Il decreto legge sta seguendo ora l’iter per la conversione e, se non interverranno ulteriori modifiche, dal 1° agosto 2013 i qualificati ai sensi della normativa previgente potranno proseguire la propria attività anche per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, mentre chi vorrà intraprendere l’attività ex novo dovrà seguire i corsi di formazione regionali la cui attivazione verrà spostata al 31 ottobre 2013. 
Una nuova fase di confronto tra le Regioni è attesa ora per la revisione dei contenuti dell’Accordo sancito il 24 gennaio 2013, in coerenza con la modifica normativa che nel frattempo sarà intervenuta.