prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2013

+T -T APPROFONDIMENTI - Audit

L'attività di audit nella programmazione 2007-2013


Attività di audit della DG Occupazione nel 2011 e parte del 2012


Glossario:

Sistema di gestione e controllo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative alle AdG, AdC, AdA e agli Organismi intermedi, entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo. La base legale è l'articolo 71 del Regolamento Generale 1083/2006



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Rapporto annuale di controllo - Documento di sintesi che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente (12 mesi) che termina il 30 giugno dell'anno in questione. La base legale è l'articolo 62 del Regolamento Generale 1083/2006



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Nel corso del 2011 la DG Occupazione ha differenziato ulteriormente le modalità di audit.
I vari tipi di audit effettuati dalla DG Occupazione sono stati comunque pianificati tenendo conto dei diversi fattori presi in esame nella Strategia di audit della Commissione (1) ed in base ad un’apposita analisi del rischio. Alcuni fattori di rischio riguardano ad esempio la natura del Po, così un programma di importo finanziario elevato può essere preso in maggiore considerazione, e quindi in esame, prima rispetto ad un Po il cui importo finanziario è ridotto, in ragione proprio del rischio economico associato e del principio di proporzionalità. Altri fattori possono poi riguardare l’andamento del Po, così un Po i cui i termini di pagamento sono stati interrotti in ragione di criticità del Sigeco può essere preso in esame più facilmente rispetto ad uno che non ha l’interruzione dei pagamenti.

In linea di massima, nella valutazione del rischio propedeutica alla pianificazione dei controlli, la CE prende in esame tutte le informazioni disponibili sul sistema di gestione e controllo del Po, soprattutto quelle relative all’audit. In particolare, gli elementi che possono incidere nella scelta della CE possono essere la non accettazione del RAC, un parere negativo espresso dall’AdA sul Sigeco, un elevato tasso di errore indicato dall’AdA, la valutazione negativa di alcuni requisiti chiave (ad esempio sui controlli di I livello o sul Sistema informativo), oppure la mancata tempestività nell’implementazione di misure di risanamento del sistema, di correzioni finanziarie o auto-correzioni (2).

Nel corso del 2011, essendo ormai superate le riunioni così dette di coordinamento con l’AdA e revisione del lavoro svolto dall’AdA, la CE ha continuato ad effettuare audit dei sistemi ed ha introdotto gli audit di revisione e ri-esecuzione del lavoro svolto dall'AdA, gli audit di revisione del lavoro dell’AdA, gli audit su temi specifici per quanto riguarda la 2007-2013 e gli audit sulla chiusura 2000-2006. In alcuni casi particolari, inoltre, la CE ha effettuato dei controlli di cosiddetto “follow up”, andando a verificare l’eventuale miglioramento di situazioni che, in occasione di audit precedenti, non erano state giudicate completamente positive.


Note:

1. Cfr.  Joint audit strategy for structural actions 2009-2011 e Joint Audit strategy for Structural Actions 2007-2013 update for 2012-2013. La CE nella propria strategia e nella versione poi aggiornata indica come maggiore rischio rispetto alla gestione finanziaria quello in cui la “CE rimborsi spesa irregolare dichiarata dallo Stato membro o dal Paese beneficiario e che l’ufficio che autorizza non abbia la ragionevole garanzia richiesta sulle transazioni sottostanti per la sua dichiarazione di garanzia nel Rapporto Annuale di Attività” (pag. 10).

2. In occasione dell’ultimo incontro tecnico fra AdA, CE e Igrue che si è svolto lo scorso ottobre a Ferrara, la DG Occupazione ha fornito alcuni elementi di dettaglio sugli eventuali piani di azione e sull’auto-correzione dei PO. In particolare, è stato chiarito che per un Po con elevato tasso di errore è possibile evitare il blocco dei pagamenti (conseguente alla presentazione del RAC con il tasso di errore superiore al livello di materialità) attraverso la presentazione di un piano di azione, volto a superare le criticità che hanno determinato il tasso di errore in questione. Il piano di azione dovrebbe essere concordato tra le tre Autorità del Po e condiviso con la CE, e nel frattempo si dovrebbe operare tempestivamente (indicativamente entro il 31 marzo dell’anno successivo) un’auto-correzione. Si tratta di una possibilità non esplicitata nei regolamenti comunitari che va valutata caso per caso e che la CE suggerisce al fine di evitare periodi lunghi di interruzione dei pagamenti.