prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 dicembre 2016

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La programmazione del Fse, cosa cambia per il 2014/2020

In questa sezione:


Il Fondo sociale europeo nella politica di coesione, tra crescita e austerity

Svolgendo i compiti indicati nel regolamento specifico, il Fse rafforza la coesione e aiuta gli Stati membri a realizzare gli obiettivi di crescita della Strategia Europa 2020 (3). D’altro canto i fondi strutturali hanno come missione quella di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale ed “inoltre” contribuiscono alla Strategia di Europa 2020 (4).

Tale rapporto funzionale tra la politica di coesione ed EU2020 nei regolamenti appare quasi incidentale, sicuramente meno stringente di quanto inizialmente la Commissione avesse immaginato, anche in linea con quanto auspicato dalle Regioni italiane. Nel corso della fase ascendente sul regolamento del Fse, infatti, allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale propria della politica di coesione e riposizionare in un corretto rapporto i problemi e i divari regionali con la Strategia Europa 2020, le Regioni avevano proposto di rendere meno stringente l’impatto degli orientamenti e delle raccomandazioni (rivolte agli Stati membri) sui PO di Fse (5). Tuttavia attraverso il modello di template dei PO la Commissione europea ha richiesto che i programmi si aprissero proprio con la “Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”, riponendo sullo stesso piano le due “missioni” e postponendo la coesione alla crescita di EU2020 (6).

Ad ogni modo, accantonando la “collocazione gerarchica” tra le due politiche per il Fse non si tratta di una novità, infatti è dall’avvio del processo di Lussemburgo, dall’inserimento nel trattato del titolo sulla politica per l’occupazione alla fine degli anni ‘90, che il “Fse contribuisce alle azioni intraprese nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione”(7)

Appare invece effettivamente nuova l’articolazione del rapporto tra la politica di coesione e le politiche macroeconomiche degli Stati membri. Ci si riferisce a quella che durante il negoziato sui regolamenti è stata definita la “condizionalità macroeconomica”: con tale termine si intendono “le misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica”.

Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti: il primo in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica, così ad esempio all’Italia potrebbe essere chiesto di riprogrammare il Fse per “potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il Paese” e soddisfare così una delle raccomandazioni del Consiglio del 2104; e un secondo meccanismo in base al quale la Commissione è tenuta a proporre al Consiglio una sospensione dei fondi quando si realizzano alcune condizioni previste dalle diverse procedure di governance economica, come ad esempio quelle relative al disavanzo eccessivo (8).

Sebbene nella versione iniziale del regolamento il collegamento tra i fondi SIE e i risultati delle politiche macroeconomiche fossero stati immaginati ancora più stringenti (9), comunque la possibilità di arrivare ad una sospensione degli impegni o dei pagamenti rendono evidente lo spazio di manovra che le istituzioni europee si riservano nei confronti degli Stati affinché l’“orientamento ai risultati” possa essere effettivo. Ad ogni modo i “risultati” che vanno considerati non sono solo quelli della politica di coesione o quelli di Europa 2020, orientati agli investimenti e alla crescita - ed in particolare per il Fse alle risorse umane - ma anche quelli macroeconomici indirizzati invece all’equilibrio di bilancio e all’austerità.


Note:

(3): L’art 2 del Reg. Fse attribuisce al fondo i seguenti compiti: promuove l’occupazione; incoraggia l’istruzione e la formazione di tutti, combatte la povertà e migliora l’inclusione sociale, promuove l’uguaglianza di genere e combatte le discriminazioni.

 

(4):  Art. 89 del RDC.

 

(5): Cfr posizione approvata in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 22/05/2012.

 

(6): Cfr. GUUE 22/03/2014, Regolamento di Esecuzione UE 288 del 25/02/2014, che definisce il modello per i PO (OP Model), la Commissione ha rivisto le linee per la predisposizione dei PO (Draft Guidelines for the content of the Operational Programme, ultima versione del 14/03/2014 e pubblicata il 19/05/2014).

 

(7): Cfr. art. 1 Reg. 1784/99 e art. 2 Reg. 1081/2006. Amplius F. Gagliardi “Le politiche per lo sviluppo delle risorse umane in Europa: il ruolo del nuovo Fondo Sociale Europeo”. Il mulino, 2001, pag. 113 e ss. nonché più di recente C. Lion, V. Lupo, P. Stocco “L’avanzamento del FSE 2007-2013 in Italia alla luce di Europa 2020”, Isfol, 2010.

 

(8): Cfr. art. 23 del Reg. (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'art. 23 del Reg. (UE) 1303/2013”.

 

(9): Nella fase ascendente sui regolamenti le Regioni e la Conferenza si sono esplicitamente espresse in più di un'occasione per l'eliminazione delle condizionalità macroeconomiche, sia accogliendo positivamente il parere Marini sul Regolamento generale, poi approvato dal Comitato delle Regioni, sia nella posizione sul progetto di relazione del Parlamento europeo che proponeva la soppressione dei relativi articoli del Regolamento generale. La posizione del governo mirava invece ad una riforma della condizionalità macroeconomica che la rendesse più “leggera” e ne eliminasse gli intenti punitivi, salvaguardandone la funzione di “sprone”.



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