prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Decreto interministeriale sugli standard formativi per l’apprendistato di I e III livello

di Luca Sciarretta
Tecnostruttura - Settore Istruzione E Formazione

Il 1° ottobre 2015 in sede di Conferenza Stato - Regioni è stato espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del ministro dell'Economia e delle Finanze per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione dell’art. 46, c. 1, del D.lgs. 81/2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015.

Sulla base di tale riferimento normativo lo schema di decreto proposto dal MLPS definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 226/05 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015);

b. apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015).

Oggetto di questo provvedimento sono quindi le due forme di apprendistato che da sempre hanno dimostrato uno scarso utilizzo da parte del mondo imprenditoriale.

Dai dati contenuti nel XV rapporto ISFOL, l’apprendistato di tipo professionalizzante continua ad essere la forma contrattuale più frequente con quasi il 91% dei contratti di apprendistato nel 2013. Nell’ultimo anno di osservazione del triennio 2011-2013 si osserva un incremento del 2,5% per questo tipo di contratto. I contratti di altro tipo continuano a diminuire in modo consistente (-40,3% nell’ultimo anno). In definitiva, nel 2013, il 90,8% del numero medio di rapporti lavoro in apprendistato è di tipo professionalizzante. Nel 2011 la quota di apprendistato professionalizzante era al 78,3%, mentre nel 2012 era all’85,2%.

Ed è proprio nella coscienza di tale contesto che sono ormai diversi anni che le Regioni e le Province autonome lavorano alla realizzazione di strumenti capaci di creare un rapporto sempre più stretto e organico tra sistema scolastico – formativo e sistema produttivo. Non potrebbe essere altrimenti data anche la particolare congiuntura storico – economica che ha posto in condizione di grande difficoltà i giovani, in particolar modo quelli del nostro Paese. Nel 2013, in Italia oltre 2.435 migliaia di giovani (il 26,0% della popolazione tra i 15 e i 29 anni) risultano fuori dal circuito formativo e lavorativo. 

Un grande fronte di attivazione delle Regioni e Province autonome è rappresentato sicuramente dall’apprendistato di primo e terzo livello che, in particolar modo dall’emanazione del Testo Unico in materia di apprendistato (D.lgs. 167/2011), ha visto le amministrazioni territoriali fortemente impegnate, sia in termini di produzione giuridico – amministrativa, sia in termini di risorse economiche dedicate. Non possono sfuggire peraltro gli scarsi risultati ottenuti, come evidenziato dai dati del XV rapporto ISFOL, in termini di utilizzo da parte delle imprese di queste tipologie contrattuali. Complici di questo fenomeno sono stati sicuramente da una parte la scarsa propensione delle imprese all’utilizzo di questi strumenti contrattuali ritenuti poco vantaggiosi e dall’altra la forte attrattività esercitata dall’apprendistato di tipo professionalizzante che ha finito per fagocitare le altre due tipologie.

È proprio nella coscienza di tali problematiche che le Regioni e Province autonome hanno avviato da tempo un approfondito percorso di riflessione, tentando di individuare gli elementi imprescindibili per il rilancio di questi strumenti contrattuali. Già nelle fasi di prima concertazione delle riforme recentemente avviate, sia dal “Jobs Act” sia dalla “Buona scuola”, è stata individuata la necessità di una revisione normativa che introducesse elementi di attrattività per il tessuto imprenditoriale sia in termini flessibilità retributiva, attraverso una correlazione tra salario e impegno formativo dell’apprendista, sia in termini di alleggerimento degli adempimenti amministrativi necessari all’attivazione del contratto.

Ed è proprio nel solco di tale riflessione che si inquadrano le recenti innovazioni di sistema avviate dal governo in stretta collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Lo schema di decreto per la definizione degli standard formativi dell'apprendistato in attuazione dell’art. 46, c. 1, del D.lgs. 81/2015, frutto di un lavoro di confronto tra governo e Regioni in sede tecnica di Conferenza Stato - Regioni, si qualifica quindi quale strumento utile ad introdurre quegli elementi di flessibilità necessari per incentivare l’utilizzo delle due tipologie di apprendistato oggetto del provvedimento.

Lo schema di decreto definisce puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali ad esse legati:

• i requisiti, in termini di capacità strutturali, tecniche e formative che deve possedere il datore di lavoro per poter assumere un apprendista di I° o III° livello;

• la durata dei contratti che in linea generale non può essere inferiore a sei mesi e non può essere invece superiore alla durata ordinamentale del percorso oggetto del contratto, prevedendo anche la possibilità di prorogare di un anno la durata del contratto nel caso in cui o, al termine del contratto, non sia stato acquisito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale oppure, pur avendo ottenuto il titolo in esito al percorso, per l’acquisizione e il consolidamento di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;

• la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso, rimandando agli specifici ordinamenti legati al titolo che dovrà essere conseguito a conclusione del contratto;

• i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale di cui all’allegato 1° che costituisce parte integrante del decreto;

• i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi;

• i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale;

• valutazione, validazione e certificazione delle competenze.

L’allegato 1° contiene, inoltre, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa necessario per l’attivazione del contratto così come disposto dagli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.