prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2014

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Il Jobs Act: le deleghe per la riforma degli ammortizzatori

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Il Jobs Act: le deleghe per la riforma degli ammortizzatori


Glossario:

Assicurazione sociale per l'impiego - È un ammortizzatore sociale introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 2), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. A partire dall'anno 2013, l'ASpI sostituisce le precedenti forme di ammortizzatore sociale (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti pieni e la mobilità). La legge 92/2012 ha introdotto anche una mini -ASpI, che va a sostituire la precedente indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti.



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Il dibattito sugli ammortizzatori sociali, al momento attuale, appare fortemente in evoluzione soprattutto alla luce dell’importante novità costituita dall’approvazione della legge 183/2014, c.d. Jobs Act, che, tra le numerose deleghe al governo, reca quella per il riordino complessivo della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Dalla lettura dei principi e dei criteri direttivi per l’esercizio della delega si segnala come l’ambito sia vasto e interessi sia gli strumenti di tutela in corso di lavoro sia quelli relativi alla tutela in caso di disoccupazione involontaria, ma occorrerà attendere i decreti legislativi per poter avere un quadro più definito degli interventi. Uno degli elementi di novità riguarda la revisione del campo di applicazione degli attuali istituti della CIGO, della CIGS e dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale, stabiliti dalla legge 92/2012, con l’istituzione di un termine certo per l’avvio e l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione. In tale ambito, occorrerà comprendere se verrà mantenuto l’impianto contenuto nella legge 92/2012, che di fatto porterebbe alla progressiva scomparsa della cassa integrazione in deroga per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, e quali forme di tutela verranno previste per i lavoratori delle imprese al di sotto dei 15 dipendenti, attualmente coperti dagli strumenti in deroga.

In linea generale, comunque, il nucleo della riforma riguarda la CIG con l’intento di razionalizzarne l’utilizzo, sia con la previsione di procedure più semplici, sia con la revisione dei limiti di durata e la subordinazione dell’accesso all’esaurimento dell’utilizzo dei contratti di solidarietà, sia ancora rimodulando le aliquote di contribuzione tra i settori, in funzione dell’effettivo impiego. Inoltre, in coerenza con quanto previsto per la CIGS dalla legge 92/2012 che a partire dal 1° gennaio 2016 non potrà più essere utilizzata in caso di procedure concorsuali, vi è la previsione di intervenire con la preclusione all’accesso ad ogni forma di integrazione salariale nel caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa.

Con riferimento, agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si intende continuare a operare nella logica di omogenizzare la disciplina relativa agli interventi ordinari con quelli a breve, in un’unica prestazione improntata ai criteri di equità, attraverso la previsione di una rimodulazione dell’ASPI, rapportandone la durata del trattamento alla pregressa storia contributiva del lavoratore e consolidando, in tal modo, la connotazione assicurativa della prestazione. Un altro dato di rilievo è senza dubbio l’estensione dell’ASPI, con una sperimentazione biennale a risorse predefinite, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, già prefigurata dalla legge 92/2012, nonché l’eventuale introduzione di un’ulteriore prestazione destinata ai lavoratori in particolare disagio economico.

Infine, nell’ottica di rafforzare il collegamento tra le politiche passive con quelle attive, si inseriscono, da un lato, la previsione di favorire l’attivazione dei beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito nella ricerca attiva di nuova occupazione, peraltro già disciplinata sia dal Dlgs. 181/00 sia da ultimo dalla legge 92/2012, anche attraverso un possibile coinvolgimento in attività a beneficio di comunità locali e con l’individuazione di sanzioni nel caso di indisponibilità e, dall’altro, la costituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione con competenze gestionali in materia servizi per l’impiego, politiche attive e ASPI.

Da quanto fin qui evidenziato, si tratta di una riforma complessa e articolata, che si pone l’obiettivo di allargare le tutele in chiave universalistica e di individuare forme di sostenibilità del sistema e per la quale il disegno di legge sulla stabilità 2015 attualmente in discussione in Parlamento, prevede rilevanti risorse, per far fronte agli oneri derivanti dai successivi provvedimenti normativi di attuazione. Tale direzione di allargamento delle tutele è stata peraltro condivisa dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata il 15 maggio 2014, nell’ambito dell’esame del testo del Ddl Jobs Act, nel corso del quale, pur rilevando come a legislazione vigente gli ammortizzatori sociali non rientrino nelle competenze istituzionali delle amministrazioni regionali, avendone esercitato per delega competenze amministrative, hanno richiamato l’opportunità, anche alla luce della forte esperienza maturata sul tema a partire dal 2009, di un coinvolgimento nei lavori che porteranno alla stesura dei decreti legislativi.



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