Glossario: Riserva di efficacia dell'attuazione

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Riserva di efficacia dell'attuazione

La riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE (corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.

Fonte: Artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE

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