Glossario: Periodo di prova

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Periodo di prova

Il periodo di prova è l’arco temporale durante il quale l’autorità di gestione e di certificazione dovrà attuare le azioni correttive necessarie a sanare criticità emerse in seguito agli audit e ai controlli. In particolare, “qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l’autorità di gestione e di certificazione, se del caso, designata non ottempera più ai criteri di designazione, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l’autorità designata non attui le necessarie azioni correttive [..] pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un’autorità designata è sottoposta a un periodo di prova [..]” ad ogni modo “non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi”.

Fonte: Art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

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