Glossario: Aiuti di Stato
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Aiuti di Stato
Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione europea.
Sono vietati (articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE) gli aiuti erogati in maniera selettiva dagli Stati membri, ovvero tramite risorse statali, che possano ostacolare gli scambi fra Stati membri ovvero ostacolare la libera concorrenza. Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura.
La Commissione europea è incaricata di controllare i provvedimenti riguardanti gli aiuti di Stato adottati dagli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali iniziative siano in fase di progetto o già operative, al fine di garantire che tali provvedimenti non ostacolino la libera concorrenza.
La Commissione e la Corte di giustizia forniscono un'ampia interpretazione della nozione di « aiuto », sia per quanto riguarda l'organismo dal quale l'aiuto proviene (Stato, ente territoriale, organismo nel quale lo Stato esercita direttamente o indirettamente un'influenza preponderante, impresa privata o pubblica con statuto privato, ecc.), sia per quanto riguarda la forma dell'aiuto (aiuti diretti o indiretti; ad esempio misure di alleggerimento degli oneri finanziari di un'impresa) che la loro finalità.
Fonte: Sito ufficiale dell'Unione europea
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